Sez. L, Sentenza n. 5873 del 17/11/1984 (Rv. 437544 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROFUGHI E RIMPATRIATI DALLA LIBIA DOPO L'AGOSTO 1969 - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROFUGHI E RIMPATRIATI DALLA LIBIA DOPO L'AGOSTO 1969 - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, aventi diritto ai benefici "combattentistici" previsti dalla stessa legge, sono soltanto coloro che sono rimasti coinvolti in modo immediato e diretto negli effetti del trattato predetto e quelli che ad essi, hanno ottenuto una specifica parificazione con apposite leggi, ma non tutti i profughi indistintamente, come gli italiani costretti a stabilirsi in Italia non a seguito di eventi provocati direttamente dalla guerra e dal trattato di pace bensì dai nuovi assetti politici emersi dalla fine del conflitto fino ad oggi; pertanto, i profughi ed i rimpatriati dalla Libia dopo l'agosto 1969 possono essere ammessi a fruire della legislazione speciale vigente per i profughi ed i rimpatriati, ma non dei benefici della legislazione, relativa agli ex combattenti ed assimilati, approntata dalla legge n. 336 del 1970. Tale esclusione - che manifestamente non comporta alcuna violazione dell'art. 3 cost. - non è venuta meno a seguito della legge 26 dicembre 1981 n. 763 (normativa organica per i profughi). (4304/82, mass n 422275; (V 3761/82, mass n 421718; (Conf 1921/80, mass n 405544).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 04/03/1952 num. 137 CORTE COST., DPR 04/07/1956 num. 1117, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 12/12/1973 num. 922 CORTE COST., Legge 26/12/1981 num. 763
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)