Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 07/04/2016 Cc. (dep. 06/06/2016) Rv. 267625 - 01
SPORT - IN GENERE | Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive - Provvedimento del questore ex art. 6 l. n. 401 del 1989 - Ordinanza di convalida del G.i.p. - Ricorso in Cassazione proposto personalmente dall'interessato - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
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Il destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, prescrive il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e la presentazione presso gli uffici di polizia durante dette manifestazioni non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice delle indagini preliminari, non potendo essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il ricorso può essere presentato unicamente da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)