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Sez. 3, Ordinanza n. 13230 del 08/02/2006 Cc. (dep. 13/04/2006) Rv. 233915 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Facoltà per la parte di proporre personalmente il ricorso - Estensione al caso del ricorso avverso ordinanza di convalida del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6 della L. n. 401 del 1989 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233915-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

La facoltà attribuita alla parte, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., di proporre personalmente il ricorso per cassazione, siccome riconoscibile soltanto in favore del soggetto che sia imputato nel procedimento penale, non può essere estesa a colui che intenda ricorrere avverso l'ordinanza di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, abbia imposto, unitamente al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)