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Sez. 3, Sentenza n. 35213 del 28/06/2006 Cc. (dep. 20/10/2006) Rv. 235116 - 01

SPORT | Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive - Provvedimento del questore ex art. 6 legge n. 401 del 1989 - Ordinanza di convalida del G.i.p. - Ricorribilità per cassazione - Ad opera dello stesso destinatario del provvedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235116-01

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Il soggetto destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma secondo, L. 13 dicembre 1989 n. 401, prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Gip, atteso che ciò è possibile esclusivamente per il difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., non potendosi equiparare il soggetto destinatario del provvedimento del questore all'imputato o all'indagato, per i quali è prevista tale facoltà.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)