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Sez. 4, Sentenza n. 2273 del 13/12/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157912 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO EX ART. 589, COMMA SECONDO, COD. PEN. COMMESSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 99 DELL'11 APRILE 1974 - CONCESSIONE DI ATTENUANTI - TERMINI DI PRESCRIZIONE - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157912-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO EX ART. 589, COMMA SECONDO, COD. PEN. COMMESSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 99 DELL'11 APRILE 1974 - CONCESSIONE DI ATTENUANTI - TERMINI DI PRESCRIZIONE - COMPUTO.*

In tema di omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla circolazione stradale commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 11 aprile 1974 n. 99, conv. In legge 7 giugno 1974 n. 151, la concessione di attenuanti rende comunque la pena edittale massima inferiore ai cinque anni di reclusione e non ha alcuna Rilevanza che tali attenuanti siano state concesse dal giudice di appello. Ne deriva che il termine di prescrizione si determina in cinque anni ed è prolungabile a sette anni e mezzo, senza che il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., reso possibile da detto decreto, possa modificare il termine indicato. (Conf mass n 147079; (Conf mass n 145622; (Conf mass n 142987; (Conf mass n 141023; (V 2 aprile 1982 n 753).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)