Sez. 4, Sentenza n. 13362 del 14/04/1980 Ud. (dep. 16/12/1980) Rv. 147079 - 01
REATO CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO- IN GENERE- OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO - FATTO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE O DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRESCRIZIONE - FATTI COMMESSI ANTERIORMENTE AL DECRETO LEGGE N 99 DELL'11 APRILE 1974 - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI PER LA APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
REATO CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO- IN GENERE- OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO - FATTO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE O DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRESCRIZIONE - FATTI COMMESSI ANTERIORMENTE AL DECRETO LEGGE N 99 DELL'11 APRILE 1974 - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI PER LA APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
In caso di omicidio colposo aggravato ai sensi del secondo comma dell'art 589 cod pen, commesso prima della entrata in vigore del DL 11 aprile 1974 n 99 e rispetto al quale il giudizio si sia svolto dopo l'entrata in vigore di tale decreto, con dichiarazione di equivalenza tra attenuanti ed aggravante speciale, trattandosi in tema di successione di leggi, soltanto la sentenza irrevocabile impedisce al giudice di applicare la legge piu favorevole al reo, indicata dall'art 2 secondo comma cod pen. pertanto, in tal caso la concessione di attenuanti generiche rende applicabile, ai fini del computo della prescrizione, la precedente disciplina normativa, che consentiva la riduzione del termine prescrizionale a cinque anni prolungabile sino a sette anni e sei mesi per gli Atti interruttivi, essendo del tutto irrilevante la il fatto che sia più favorevole, ma solo ad altri fini, la nuova disciplina normativa. (in termini V mass nn 145622 anno 1980 e mass ivi citata; 142987, 141023 anno 1979; 139867 anno 1978 sui limiti, in tema di prescrizione, del giudicato).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)