Sez. 1, Sentenza n. 3207 del 01/03/2012 (Rv. 621502 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Proposizione di successive domande di equa riparazione - Violazione del dovere di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ. o del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La proposizione di successive domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un medesimo processo, in conseguenza del protrarsi della violazione anche nel periodo successivo a quello accertato con una prima decisione, costituisce esercizio di una specifica facoltà prevista dalla legge ed è funzionale al perseguimento delle sue finalità, postulando essa il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione sino alla pronuncia definitiva. Pertanto, tale condotta non integra gli estremi di un abuso del processo o di un esercizio del diritto in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 cod. proc. civ. e del giusto e sollecito processo, stabilito dall'art. 111 Cost., anche tenuto conto che nulla impedisce alla P.A., al fine di evitare gli oneri di ulteriori spese di giudizio, di predisporre i mezzi necessari per offrire spontaneamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell'eccessiva durata del processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)