diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23695 del 25/01/2005 Cc. (dep. 23/06/2005) Rv. 231892 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità | Applicabilità alle misure di prevenzione - Ragione.
Stato
decisa il 2005-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231892-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - principio di specialità

In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione opera anche con riferimento al procedimento di prevenzione, e pertanto non è consentita l'applicazione di misure di sorveglianza speciale di polizia sulla base di circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concessa. (La Corte ha specificato che la soluzione accolta è la sola costituzionalmente orientata, determinandosi, con l'interpretazione contraria, una irragionevole disparità di trattamento in relazione all'operatività, espressamente prevista dall'art.721 cod. proc. pen., del principio di specialità per la esecuzione delle misure di sicurezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)