Sez. 2, Sentenza n. 3628 del 13/12/1971 (Rv. 355355 - 01)
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL - IMPRESA ELETTRICA - TRASFERIMENTO ALL'ENEL - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA.*
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL - IMPRESA ELETTRICA - TRASFERIMENTO ALL'ENEL - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA.*
Il trasferimento delle imprese elettriche, per effetto della legge di nazionalizzazione, da luogo - secondo le norme di cui alla legge 6 dicembre 1962, n 1643 - ad una successione a titolo particolare, giacche la perdita di titolarita giuridica si verifica limitatamente ai beni e ai rapporti attinenti all'attivita elettrica, mentre non si verifica l'Estinzione del soggetto che in precedenza esercitava la gestione dell'impresa medesima. Trattasi, peraltro, di successione a titolo particolare atipica, che pone l' ENEL in una situazione di alterita rispetto alla societa elettrica, come risulta, tra l'altro, dalla facolta concessa all' ENEL (art 12 legge citata) di respingere per nullita gli Atti in qualsiasi Forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 che risultino pregiudizievoli per le imprese stesse, mediante impugnativa intesa ad evitare ogni possibile collusione ai danni dell' ENEL.*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)