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Sez. 1, Sentenza n. 1395 del 16/05/1973 (Rv. 364073 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO O DELL'EFFICIENZA DELLE IMPRESE - NULLITA DEI RELATIVI ATTI - NATURA - AZIONE DI NULLITA - COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DEL COD CIVILE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ENEL - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IMPRESA ELETTRICA - DISTRIBUZIONE DI UTILI NON CONSEGUITI - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364073-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO O DELL'EFFICIENZA DELLE IMPRESE - NULLITA DEI RELATIVI ATTI - NATURA - AZIONE DI NULLITA - COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DEL COD CIVILE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'ENEL - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IMPRESA ELETTRICA - DISTRIBUZIONE DI UTILI NON CONSEGUITI - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE.*

Il bilancio di una societa per azioni e certamente un atto espositivo della situazione patrimoniale dell'ente, in conseguenza della gestione dell'impresa sociale in un determinato Esercizio; ma e altresi atto dispositivo (a prescindere dalla questione se quest'ultimo debba considerarsi parte del contenuto del bilancio ovvero atto contestuale e distinto) allorche con esso gli organi sociali provvedono intorno alla destinazione degli utili, se ve ne sono, alla reintegrazione delle eventuali perdite, allo impiego delle riserve gia esistenti, ed in genere quando essi utilizzano poteri discrezionali, sia pur nell'ambito di criteri legali predeterminati, ma fra i quali essi possono scegliere quello meglio rispondente, a loro parere, alle concrete circostanze. Con riguardo a siffatti provvedimenti dispositivi puo verificarsi la nullita della loro deliberazione, se la disposizione concerne oggetto impossibile o illecito (art 2379 cod civ). tale nullita puo essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (come puo essere altresi rilevata d'ufficio dal giudice) e la relativa Azione e imprescrittibile. Fuori di tali ipotesi, puo aversi invalidita della deliberazione di approvazione del bilancio secondo la previsione generica dell'art 2377 cod civ (non conformita alla legge o all'atto costitutivo), e tale invalidita puo essere fatta valere solo dai soggetti indicati nella norma stessa, in breve termine di decadenza. A nessuno di questi caratteri risponde la nullita disposta dall'art 12 della legge 6 dicembre 1962, n 643, la quale statuisce che sono nulli gli Atti in qualsiasi Forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese elettriche soggette a trasferimento all' ENEL, che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse, sancendo che la nullita puo essere fatta valere soltanto dall' ENEL, nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'ente stesso. Trattasi di una Forma speciale di invalidita, concretantesi in una inopponibilita all' ENEL di Atti, in qualunque Forma compiuti, ad esso pregiudizievoli, ancorche inserentisi in un contesto fattuale complesso, e che, anche se riferita alla deliberazione di approvazione del bilancio di una societa elettrica, non si coordina con l'Azione di nullita regolata dal codice civile per le deliberazioni delle assemblee dei soci e neppure con le regole legali di formazione del bilancio, la cui osservanza formale non esclude che si arrivi al risultato obiettivo degli effetti pregiudizievoli dalla legge speciale contemplati. Fra gli Atti soggetti a siffatta sanzione di nullita rientrano quelli (nella specie deliberati in Sede di approvazione del bilancio) intesi alla distribuzione ai soci di utili non conseguiti realmente dalla societa ma fatti risultare comprimendo accantonamenti necessari, effettuando ammortamenti inferiori a quelli suggeriti da corretta valutazione della situazione patrimoniale della societa, eliminando accantonamenti gia costituiti in vista di una ragionevole esigenza che ancora sussista, e simili. E, trattandosi di Atti degli organi sociali, legittimata passivamente alla relativa Azione e la societa stessa, non i singoli soci, anche se di questi sia stato in definitiva il vantaggio. (V 3628/71, mass n 355355).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2433, Cod. Civ. art. 2364, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 6 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)