Sez. 1, Sentenza n. 2287 del 16/02/2001 (Rv. 543899 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Condizioni - Affermazione della madre circa la sussistenza di una sua relazione con preteso padre all'epoca del concepimento - Sufficienza - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la pronunzia di ammissibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., ben può essere fondata anche sulla sola affermazione della madre circa la ricorrenza di rapporti tra essa e il preteso padre all'epoca del concepimento, giacché la declaratoria di ammissibilità non postula l'acquisizione di elementi forniti di un elevato grado di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la mera possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)