Sez. 1, Sentenza n. 13323 del 06/10/2000 (Rv. 540840 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale - Elementi di fatto idonei a far apparire verosimile la esistenza del rapporto di filiazione - Sufficienza - Prova della stabile convivenza tra la madre e il presunto padre, nonché del "tractatus" da parte di quest'ultimo nei confronti del figlio naturale - Necessità - Esclusione - Potenziali contraddizioni tra risultanze probatorie - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, per l'ammissibilità della relativa azione è da escludere la necessità dell'acquisizione di risultanze fornite di rilievo decisivo, essendo, invece, sufficiente che risulti il "fumus boni iuris", attraverso elementi di fatto idonei a far apparire l'azione come verosimilmente giustificata e non priva di fondamento. In particolare, va esclusa la necessità della prova di una stabile convivenza tra la madre e il presunto padre, nonché del "tractatus" da parte di quest'ultimo nei confronti del figlio naturale. Nè costituisce ostacolo all'ammissibilità dell'azione la eventuale presenza di potenziali contraddizioni tra risultanze probatorie. (Nella specie, alla stregua del principio di cui i massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità sulla base di una serie di elementi di fatto quali un viaggio all'estero della madre con il presunto padre, della corrispondenza inviata ai due come coppia coniugata, e di fotografie che suggerivano una "ostentazione di particolare dimestichezza", oltre che dalla deposizione di un teste ritenuto esente da dubbi di inattendibilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)