Sez. 1, Sentenza n. 13272 del 05/10/2000 (Rv. 540773 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Condizioni - Elementi di fatto idonei a far apparire verosimile la esistenza del rapporto di filiazione - Sufficienza - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la funzione del procedimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 cod. civ. è unicamente quella di accertare la esistenza di un "fumus boni iuris" circa il preteso rapporto di filiazione. Ne consegue che è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità di detta azione, la sussistenza di elementi di fatto che facciano apparire verosimile il rapporto stesso, e, quindi, non manifestamente infondata l'azione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità proposta sulla base della circostanza della esistenza di una relazione intrattenuta dalla madre dell'attore per tredici anni con il preteso padre naturale, con frequentazione anche in epoca successiva, e dalla ulteriore circostanza dell'essersi la madre accompagnata a detto soggetto in occasione del battesimo dell'attore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)