Sez. U, Sentenza n. 10299 del 18/10/1993 (Rv. 483969 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979 - Iscrizione all'I.N.A.D.E.L. dei dipendenti degli enti mutualistici soppressi, passati alle U.S.L. - Versamento, da parte del Ministero del Tesoro, all'I.N.A.D.E.L. dell'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione - Obbligo dell'I.N.A.D.E.L. di corrispondere l'eventuale eccedenza al lavoratore - Sussistenza - Ritardato versamento all'I.N.A.D.E.L. delle somme dovute da parte del Ministero del Tesoro - Controversia promossa dal lavoratore contro quest'ultimo per rivalutazione e interessi - Giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Nel sistema delineato dall'art. 76 del d.P.R. 20 giugno 1979 n. 761, il diritto del lavoratore (passato alle dipendenze di una U.S.L. ed iscritto all'I.N.A.D.E.L.) all'eccedenza prevista da tale norma (ossia alla differenza fra la somma dal Ministero del Tesoro versata all'I.N.A.D.E.L. a titolo di indennità di anzianità maturata dal dipendente alla data d'iscrizione a tale ente e la somma da questo trattenuta per la ricongiunzione nel proprio ambito del servizio riconosciuto utile per il trattamento di fine rapporto presso l'ente di provenienza) si configura non come un diritto all'indennità di anzianità già accantonata (che matura solo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, proseguito con l'U.S.L. di destinazione) ma come diritto alla restituzione di un indebito oggettivo relativo a somma versata all'I.N.A.D.E.L. a titolo di contributi dovuti dal (precedente) datore di lavoro per la ricostruzione della posizione previdenziale del suo ex dipendente ai fini del nuovo trattamento di fine rapporto, ancorché titolare del diritto a tale restituzione sia non chi ha effettuato il versamento ma il lavoratore. Pertanto, la controversia da questo promossa per conseguire interessi e rivalutazione monetaria, o risarcimento del danno ex art. 1224 cod. civ., in dipendenza del colpevole ed ingiustificato ritardo del Ministero del Tesoro nel versamento all'I.N.A.D.E.L. della somma dovuta spetta, attesa la natura previdenziale della controversia medesima, alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)