diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2171 del 17/11/1970 Ud. (dep. 13/05/1971) Rv. 117953 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - VELOCITA - VIOLAZIONE DEI LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRECISARE LA VELOCITA TENUTA IN CONCRETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117953-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - VELOCITA - VIOLAZIONE DEI LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRECISARE LA VELOCITA TENUTA IN CONCRETO - ESCLUSIONE.*

Il giudice, nel formulare il suo apprezzamento sull'eccesso di velocita relativa, non e tenuto a misurare con precisione la velocita tenuta in concreto dal contravventorè poiche il concetto di velocita adeguata alle condizioni e situazioni previste nell'art 102, primo e secondo comma, del codice stradale, ha carattere tipicamente relativo, e sufficiente che la sentenza dimostri il rapporto di inadeguatezza, cioe l'eccesso di velocita, con la indicazione delle circostanze di fatto che denotano la mancata moderazione della velocita del veicolo in rapporto alle esigenze della sicurezza stradale nella fattispecie concreta. (Conf 115705, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)