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Sez. 6, Sentenza n. 3522 del 19/12/1983 Ud. (dep. 17/04/1984) Rv. 163741 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - VALUTAZIONE DELLE PROVE - LIMITAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163741-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - VALUTAZIONE DELLE PROVE - LIMITAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice di rinvio è tenuto a rispettare la sentenza della Cassazione per quanto riguarda le questioni di diritto e la applicazione di criteri giuridicamente corretti per la utilizzazione e la interpretazione delle fonti di prova, ma conserva piena autonomia nei poteri di indagine e valutazione dei dati probatori acquisiti. (Conf mass n 147523).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)