Sez. 3, Sentenza n. 132 del 09/01/1998 (Rv. 511398 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Garanzia impropria - Impugnazione principale del garante - Impugnazione incidentale tardiva del danneggiante nei confronti della controparte della causa principale - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Se il chiamato in garanzia impropria impugna in via principale la sentenza di condanna risarcitoria, contestando il fondamento della sua responsabilità, è ammissibile, nei confronti dell'attore(danneggiato) vittorioso, l'impugnazione incidentale tardiva (art. 334 cod. proc. civ.) del danneggiante, dipendente dall'assicurato preponente (art. 2049 cod. civ.), perché, pur essendo le rispettive responsabilità fondate su titoli diversi, la modifica della decisione ne pregiudica gli interessi nei rapporti con la controparte della causa principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)