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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 23 aprile 1956, cause riunite C-7/54 e C-9/54

Decisione
decisa il 1956-04-23
ECLI
ECLI:EU:C:1956:2

Epigrafe

Nella causa tra il «GROUPEMENT DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES LUXEMBOURGEOISES», con domicilio eletto nella sua sede sociale, Bd. Joseph II 31 a Lussemburgo, parte ricorrente, rappresentata dal suo Consiglio Direttivo, assistito dall'Avv. Alex Bonn, avvocato e procuratore a Lussemburgo, e l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2 a Lussemburgo, parie convenuta, rappresentata dal suo Consulente Giuridico, Avv. Nicola Catalano in qualità di agente, assistito dall'Avv. Ernest Arendt, avvocato e procuratore a Lussemburgo, con l'intervento del GOVERNO GRANDUCALE DEL LUSSEMBURGO che ha eletto domicilio presso il Ministero degli Affari Esteri rue Notre-Dame 5 a Lussemburgo rappresentato dal sig. Pierre Pescatore, Consulente Giuridico del Ministero degli Affari Esteri, cause che hanno per oggetto il ricorso d'annullamento proposto contro la decisione implicata di rifiuto che, ai sensi dell'art. 35 del Trattato, risulta dall'inazione dell'Alta Autorità di fronte alla richiesta rivoltale dal ricorrente con lettera del 14 luglio 1954 e con cui esso intendeva provocare una decisione od una raccomandazione dell'Alta Autorità in merito all'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement del Granducato del Lussemburgo ed alla Caisse de Compensation, collegata all'Office dal decreto ministeriale 8 marzo 1954 (causa No 7-54); nonchè, il ricorso d'annullamento introdotto «per quanto occorra» contro la decisione di rifiuto dell'Alta Autorità di fronte alla sopracitata richiesta del 14 luglio 1954 e che risulta dalla sua lettera del 27 novembre 1954 (causa No 9-54); LA CORTE, composta dai Signori: Massimo Pilotti, Presidente, J. Rueff e O. Riese, Presidenti dì Sezione, P. J. S. Serrarens, L. Delvaux, Ch. L. Hammes e A. van Kleffens, Giudici, Avvocato Generale: K. Roemer, Cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › 1. Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Con ricorso dell'11 ottobre 1954 (ricorso No 7-54) il Groupement des Industries Sidèrurgiques Luxembourgeoises ha chiesto che la Corte voglia
paragrafo 2
«Dichiarare il ricorso ammissibile per quanto attiene alla forma, e fondato nel merito, annulare la decisione implicita di rifiuto dell'Alta Autorità, intervenuta dopo l'invio, da parte del Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises, della lettera del 14 luglio 1954; Dichiarare di conseguenza tenuta l'Alta Autorità a disporre per mezzo di decisione o di raccomandazione: 1o la cessazione dell'attività dell'“Office Commercial du Ravitaillement” quale unico importatore di carbone nel Granducato del Lussemburgo, 2o l'interdizione e la soppressione della “Caisse de Compensatimi” collegata all'Office Commercial du Ravitaillement dal decreto mi-nisteriale 8 marzo 1954, Porre le spese e gli onorari del procedimento a carico dell'Alta Autorità.»
paragrafo 3
Sono state allegate al ricorso:
paragrafo 4
1o una copia, certificata conforme dal ricorrente, della lettera che esso aveva inviata il 14 luglio 1954 al Presidente dell'Alta Autorità; 2o una copia del decreto granducale 30 aprile 1945 e del decreto ministeriale 8 marzo 1954;
paragrafo 5
il ricorrente ha successivamente prodotto:
paragrafo 6
lo statuto del Groupement che esso costituisce, un mandato conferito dal sig. Léopold Bouvier, Presidente del Groupement, intestato all'Avv. Alex Bonn, esercente a Lussemburgo, un certificato dal quale risulta che l'Avv. Alex Bonn, è iscritto al Foro di Lussemburgo;
paragrafo 7
Con lettera 27 novembre 1954 la convenuta ha comunicato al ricorrente che dalla Caisse de Compensation «non consegue alcun effetto incompatibile col Trattato e che quindi essa non può essere vietata»;
paragrafo 8
A seguito di tale lettera il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises presentò il 23 dicembre 1954 un nuovo ricorso (ricorso No 9-54) avente lo stesso oggetto del precedente e ciò «per evitare uno sterile dibattito su questioni di ricevibilità»; con esso il ricorrente chiedeva che la Corte voglia:
paragrafo 9
«Dichiarare il presente ricorso, introdotto soltanto in quanto occorra, ammissibile per quanto attiene alla forma e fondato nel merito; tenendo fermo il ricorso dell'11 ottobre 1954 delle cui conclusioni si chiede in via principale l'accoglimento, annullare, per quanto occorra, la decisione di rifiuto dell'Alta Autorità contenuto nella lettera del 27 novembre 1954, con cui essa respinge la richiesta del Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises di data dichiarare di conseguenza tenuta l'Alta Autorità a disporre per mezzo di decisione o di raccomandazione: 1o la cessazione dell'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement quale unico importatore di carbone nel Granducato del Lussemburgo, 2o l'interdizione e la soppressione della Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement dal decreto mi-nisteriale 8 marzo 1954, Porre le spese e gli onorari del procedimento a carico dell'Alta Autorità.»
paragrafo 10
Con decisione del 7 gennaio 1955, l'Alta Autorità ha fissato al Governo lussemburghese il termine del 31 marzo 1955 per
paragrafo 11
abrogare il decreto che confermava l'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement, oppure, modificarne le disposizioni per renderle compatibili col Trattato.
paragrafo 12
Dopo due istanze di proroga presentate dalla convenuta ed accolte dal Presidente con le ordinanze dell'11 novembre e rispettivamente del 9 dicembre 1954, la convenuta ha presentato il 12 gennaio 1955 le comparse di risposta ai due ricorsi.
paragrafo 13
Nella sua comparsa di risposta relativa al ricorso No 7-54 la convenuta conclude:
paragrafo 14
«Piaccia alla Corte, 1o dare atto che l'Alta Autorità ha eletto domicilio, ai sensi dell'art. 32 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, nei suoi uffici a Lussemburgo, Place de Metz 2; 2o dare atto che l'Alta Autorità si rimette alla saviezza della Corte per quanto attiene alla ricevibilità formale del ricorso; 3o dichiarare che non vi è luogo a provvedere sul capo della do-manda con cui si chiede l'annullamento della decisione implicita di rifiuto per quanto attiene alla richiesta soppressione dell'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement, posto che su tale capo della domanda il ricorso è divenuto privo di oggetto; 4o dichiarare che non vi è luogo a provvedere sul capo della do-manda che tende ad ottenere l'annullamento della decisione implicita di rifiuto per quanto attiene alla richiesta soppressione della Caisse de Compensation in materia di combustibili solidi, perchè su tale capo della domanda il ricorso è divenuto privo di oggetto; respingere comunque nel merito tale capo della domanda; 5o porre le spese e gli onorari di causa a carico della parte ricorrente.»
paragrafo 15
La comparsa di risposta che riguarda il ricorso No 9-54 con-tiene le stesse conclusioni salvo che l'ultimo comma del No 4 è sostituito dal testo seguente:
paragrafo 16
«tenendo conto unicamente delle conclusioni formulate, per quanto occorra, e dirette contro la decisione di rifiuto contenuta nella lettera dell'Alta Autorità del 27 novembre 1954, respingere nel merito tale capo della domanda e respingere altresì ogni diversa o più ampia conclusione».
paragrafo 17
Con ordinanza 13 gennaio 1955, il Presidente della Corte ha fissato al 15 febbraio il termine per la presentazione della replica;
paragrafo 18
il 7 febbraio 1955 il ricorrente ha chiesto alla Corte di prorogare tale termine al 25 marzo al fine di «poter conoscere l'atteggiamento che avrebbe assunto il Governo lussemburghese nei confronti della decisione del 7 gennaio 1955, prima di esporre il suo punto di vista nella replica»;
paragrafo 19
con ordinanza dell'11 febbraio 1955 il Presidente ha accolto tale istanza;
paragrafo 20
in entrambi le cause le repliche sono state depositate il 22 marzo 1955;
paragrafo 21
Nella replica relativa alla causa No 7-54 il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 22
«Respingere le eccezioni pregiudiziali ed i mezzi proposti dalla convenuta ; I - dichiarare ricevibile per quanto attiene alla forma il ricorso che comprende i due capi della domanda, fra loro connessi; II - A. dare atto al ricorrente che, salva ogni riserva sui motivi della decisione emanata dall'Alta Autorità il 7 gennaio 1955 e relativa all'Office Commercial du Ravitaillement, esso ricorrente considera che, a seguito di tale decisione, il suo ricorso è divenuto privo di oggetto nei limiti in cui la questione è stata definita dalla citata decisione; porre le spese di causa a carico della parte convenuta; B. a) dichiarare che il ricorso originariamente diretto contro la decisione implicita di rifiuto che risulta dall'inazione dell'Alta Autorità, mantiene ogni suo effetto nonostante la lettera dell'Alta Autorità del 27 novembre 1954 la quale non ha rilevanza nella presente causa; b) accogliere la domanda; e di conseguenza, 1o dichiarare che la Caisse de Compensation, istituita con decreto ministeriale 8 marzo 1954, costituisce un onere speciale che contrasta con l'art. 4 c) del Trattato; 2o dichiarare che la Caisse de Compensation, istituita con decreto ministeriale 8 marzo 1954, costituisce una discriminazione che contrasta con l'art. 4 b) del Trattato; dichiarare che il funzionamento della Caisse de Compensation è intimamente legato all'esistenza del monopolio d'importazione dell'Office Commercial du Ravitaillement e che la soppressione di quest'ultimo deve necessariamente comportare la soppressione della Caisse de Compensation; dichiarare che il prelievo effettuato nella forma di maggiorazione del prezzo dei combustibili solidi ad uso non domestico contravviene alle decisioni emanate dall'Alta Autorità in base all'art. 63 2o comma, lettera a) del Trattato, e cioè alle decisioni No 4-53 del 12 febbraio 1953, No 6-53 del 13 marzo 1953, No 15-54 del 19 marzo 1954, No 19-54 del 20 marzo 1954 e No 20-54 del 20 marzo 1954; 3o dichiarare in ogni caso, che il funzionamento della Caisse de Compensation istituita dal decreto ministeriale 8 marzo 1954, contrasta con i principi fondamentali del mercato comune, quale è stato istituito dal Trattato; di conseguenza: dichiarare l'Alta Autorità tenuta a disporre, mediante decisione o raccomandazione, l'interdizione e l'abolizione della Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement dal decreto ministeriale 8 marzo 1954; porre le spese e gli onorari di causa a carico dell'Alta Autorità, con riserva di ogni diritto.»
paragrafo 23
La replica relativa al ricorso No 9-54 contiene le stesse conclusioni, salvo le due modifiche qui sotto indicate.

SENTENZA › IN FATTO › 1. Gli antefatti ed il procedimento › Nel primo comma:

paragrafo 1
«La Corte voglia unire i due ricorsi in quanto fra loro connessi; respingere le eccezioni pregiudiziali ed i mezzi proposti dalla parte convenuta.» Dopo il punto II - B. a) è aggiunto il seguente comma:
paragrafo 2
«subordinatamente e per il caso in cui il rifiuto dell'Alta Autorità contenuto nella sua lettera 27 novembre 1954 venga ritenuto una decisione esplicita, dichiarare ricevibile il ricorso contro tale decisione:» ;
paragrafo 3
Con ordinanza del Presidente di data 25 marzo 1955 le cause No 7-54 e No9-54 sono state riunite «ad ogni effetto processuale».
paragrafo 4
Nella replica, comune alle cause No 7-54 e No 9-54 in ossequio all'ordinanza d'unione, la convenuta conclude come segue:
paragrafo 5
«La Corte voglia accogliere le conclusioni da essa in precedenza formulate.»
paragrafo 6
Tra il giorno del deposito della replica e quello del deposito della controreplica sono avvenuti quattro fatti nuovi e precisa mente:
paragrafo 7
1o La pubblicazione del decreto granducale 2 aprile 1955 che modifica il regime della tassa d'importazione e dell'imposta sul giro d'affari relative ai combustibili minerali solidi; 2o La pubblicazione del decreto ministeriale 12 settembre 1955 che abroga, con effetto 2 aprile 1955, il decreto 8 marzo, relativo al funzionamento, in materia di combustibili solidi, della Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement; 3o La pubblicazione del decreto ministeriale 30 settembre 1955 che abroga il decreto ministeriale 8 marzo 1954 relativo all'importazione dei combustibili solidi e ne dichiara libera l'importazione riservando tuttavia al Governo determinate facoltà di intervenire nella materia. Questo decreto doveva avere effetto dal 1o ottobre 1955; 4o La presentazione, poche ore prima del deposito della controreplica, di un'istanza di intervento del Governo lussemburghese con cui esso chiedeva:
paragrafo 8
«La Corte voglia dare atto al Governo lussemburghese del suo intervento; dichiarare tale intervento ammissibile e fondato; dare atto inoltre alla parte interveniente che essa sostiene le ragioni dell'Alta Autorità, in quanto chiede la reiezione del ricorso del Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises ; porre le spese e gli onorari dell'intervento a carico della parte ricorrente.»
paragrafo 9
Nelle osservazioni scritte che il ricorrente ha presentate ai sensi dell'art. 71 paragrafo 3 del Regolamento della Corte, esso ha contestata la fondatezza dell'intervento; ai sensi dell'art. 71 paragrafo 4 del suo Regolamento, la Corte ha preso in esame l'istanza d'intervento, dopo sentite le parti e l'Avvocato Generale nell'udienza del 19 novembre 1955.
paragrafo 10
Con ordinanza del 24 novembre 1955 l'intervento del Governo lussemburghese è stato ammesso mentre «l'esame dei mezzi e delle argomentazioni dedotti nell'istanza d'intervento e quello della loro ammissibilità venivano uniti al merito».
paragrafo 11
Nella stessa udienza la Corte ha informato le parti che entro il 7 dicembre 1955 potevano depositare «le note preparatorie alla futura discussione orale che esse ritenessero utili presentare a seguito della discussione sull'istanza d'intervento»;
paragrafo 12
il ricorrente valendosi di tale facoltà ha presentato in data 6 dicembre 1955 delle «osservazioni supplementari»;
paragrafo 13
nelle osservazioni sono illustrati in particolare i seguenti punti:
paragrafo 14
«Il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises respinge la tesi sostenuta dall'Alta Autorità nella controreplica e basata sulla circostanza che la siderurgia lussemburghese non ha denunciato l'incompatibilità del decreto granducale 2 aprile 1955 con le disposizioni del Trattato, decreto i cui effetti economici “sarebbero 5 identici a quelli del decreto ministeriale 8 marzo 1954”. Esso afferma che se non ha denunciato sino ad oggi l'incompatibilità del nuovo sistema con le disposizioni del Trattato, ciò è dovuto al fatto ch'esso ha ritenuto dover attendere che la Corte si pronunci nella presente controversia; Dall'atteggiamento assunto dal Governo lussemburghese, il quale ha soppresso la Caisse de Compensation, il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises trae, al contrario, un argomento a favore della sua tesi poichè tale atteggiamento “rivela che il Governo lussemburghese aveva nei riguardi del precedente sistema delle perplessità tanto serie che preferì evitare il giudizio della Corte”; Il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises ritiene possibile “che in virtù della sua competenza riservata, uno degli Stati della Comunità possa conseguire determinati effetti economici, in particolare a finalità sociali, mediante un sistema compatibile con il Trattato, mentre, un diverso sistema atto ad ottenere lostesso risultato, potrebbe non essere conforme alle norme del Trattato”; Il Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises refuta d'altra parte, i mezzi invocati dal Governo lussemburghese e tratti dalla mancanza di qualità per agire nel ricorrente in relazione alla particolare natura della controversia; dall'interpretazione dell'art. 4 del Trattato il quale, ad avviso dell'interveniente, non potrebbe legittimare la presentazione del ricorso nè fornire base sufficiente ad una decisione della Corte; dal fatto che i ricorsi sarebbero divenuti privi di oggetto e che il Groupement non avrebbe più interesse a perseguire l'azione.»
paragrafo 15
Il 30 settembre 1955, dopo il deposito della controreplica, il procedimento scritto fu chiuso ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Regolamento della Corte;
paragrafo 16
Ai sensi dell'art. 34 comma 1 del Regolamento della Corte, in data 30 settembre 1955 il Presidente ha designato quale relatore il Giudice Jacques Rueff ;
paragrafo 17
Nella relazione preliminare, prevista dall'art. 34 del Regolamento della Corte, il Giudice relatore ha ritenuto necessaria un'istruttoria;
paragrafo 18
con ordinanza pronunciata nella pubblica udienza del 30 novembre 1955 la II Sezione della Corte ha invitato le parti a fornire entro il 14 dicembre 1955 alcuni ragguagli scritti;
paragrafo 19
il 12 dicembre le parti hanno fornito i ragguagli richiesti.
paragrafo 20
Con ordinanza del 14 dicembre 1955, la II Sezione della Corte ha dichiarata chiusa l'istruttoria ed ha fissato al 7 gennaio 1956 il termine previsto dall'art. 45 del Regolamento della Corte per la presentazione delle conclusioni scritte definitive delle parti;
paragrafo 21
queste furono presentate rispettivamente il 4 ed il 7 gennaio; con esse le parti tengono ferme le conclusioni in precedenza formulate;
paragrafo 22
Ai sensi dell'art. 45 paragrafo 2 del Regolamento della Corte il Presidente ha fissato l'udienza per la discussione orale al 1o febbraio 1956 e giorni successivi;
paragrafo 23
Le pubbliche udienze hanno avuto luogo nei giorni 1, 2, 7 e 8 febbraio 1956;
paragrafo 24
Nelle udienze le parti hanno svolto le loro difese orali;
paragrafo 25
Nell'udienza dell'8 febbraio 1956 l'Avvocato Generale ha concluso come segue:
paragrafo 26
Nella causa No 7-54
paragrafo 27
«dichiarare irricevibile il primo capo della domanda e respingere, perchè infondato, il secondo capo; porre le spesa a carico della parte ricorrente, ivi comprese quelle dell'intervento»;
paragrafo 28
Nella causa No 9-54
paragrafo 29
«dichiarare irricevibile il ricorso e porre le spese a carico del ricorrente, ivi comprese quelle dell'intervento».

SENTENZA › IN FATTO › 2. I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi invocati e gli argomenti addotti dalle parti possono venire così riassunti:
paragrafo 2
1o Per quanto ha tratto alla ricevibilità del ricorso No 7-54 la convenuta ha dedotto i seguenti argomenti: a) Può lo stesso ricorso avere «per oggetto due distinte questioni»? La convenuta pone questo interrogativo nella comparsa di risposta e precisa poi nella controreplica che il ricorrente non ha fornito alcuna prova della connessione assertivamente esistente fra le due questioni. Essa dichiara tuttavia di «non eccepire la ricevibilità formale del ricorso introduttivo» e di «preferire rimettersi su questo punto alla saviezza della Corte». A tale interrogativo il ricorrente risponde con l'affermativa, rilevando che «nessuna norma vieta di comprendere in un ricorso vari capi di do manda; che da ciò non può sorgere un motivo di reiezione in limine, in mancanza di un'esplicita norma in tal senso»; ed inoltre che «fra i due capi della domanda congiuntamente proposti nel ricorso vi è manifesta connessione, indipendentemente dall'atteggiamento che l'Alta Autorità ha assunto nei confronti dell'uno e dell'altro capo» tale connessione l'autorizzava ad invocare la giurisprudenza seguita dalla Corte nella sua sentenza No 1-54; b) Dalla lettera 27 novembre 1954 con cui viene motivato il rifiuto dell'Alta Autorità non consegue l'irricevibilità del ricorso No 7-54? La convenuta sostiene anzitutto che tale fatto nuovo richiede «la modificazione delle conclusioni iniziali»,… «la modificazione del petitum e quindi dell'oggetto stesso della causa…»«la presentazione da parte del ricorrente di mezzi nuovi» dunque una «vera novazione del procedimento». Non si può ammettere, a suo avviso, «che l'azione prosegua in base all'art. 35». Nella replica il ricorrente sostiene la ricevibilità del primo ricorso affermando che «il diritto di ricorrere contro la decisione implicita di rifiuto gli era acquisito allo scadere del termine di due mesi previsto dall'art. 35 del Trattato». Nella controreplica la convenuta nulla di nuovo oppone a questo assunto del ricorrente. Riferendosi alla sua precedente memoria, essa precisa che «non ha certamente voluto invocare un motivo di reiezione in limine dell'azione del ricorrente»; essa infatti ammette che le «sue obiezioni non potevano in alcun modo impedire alla Corte di pronunciarsi sul merito della questione sollevata»; Questo argomento viene quindi sottoposto alla Corte semplice mente perchè «pur non avendo portata pratica nell'attuale procedimento, esso presenta un interesse di massima per l'esecutivo della Comunità il quale attende lumi dalla giurisprudenza della Corte per potersene valere nella sua azione futura». c) La convenuta chiede infine se il ricorrente ha ancora un interesse giuridico a perseguire la sua azione giudiziaria dopo l'abrogazione, in virtù del decreto ministeriale 12 settembre 1955 e con effetto dal 2 aprile 1955, del decreto ministeriale 8 marzo 1954, relativo al funzionamento, in materia di combustibili solidi, della Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement. Nel momento in cui è avvenuto questo fatto nuovo la replica era già stata depositata per cui la II Sezione, nel corso dell'istruttoria, ha chiesto al ricorrente di dire: «Se la disciplina che il Governo lussemburghese ha introdotta in sostituzione del sistema contestato gli sembrava corrispondere o ciò che avrebbe ottenuto ove l'Alta Autorità non avesse opposto un rifiuto alla sua domanda del 14 luglio 1954. In caso affermativo, in che cosa consiste, a suo avviso, l'interesse che egli conserva a perseguire la sua azione giudiziaria?» A queste domande il ricorrente ha risposto: «il nuovo regime adottato dal Governo lussemburghese mantiene, in diversa forma, l'aggravio speciale e la precedente discriminazione. Tuttavia, essendo stata soppressa per l'avvenire la Caisse de Compensation, i ricorsi a tal fine introdotti dal Groupement, sono divenuti privi di oggetto per il futuro; avendo però il Governo lussemburghese mantenuto in attività le Caisse de Compensation per il periodo antecedente al 2 aprile 1954, la questione controversa relativa alla compatibilità della Caisse con le disposizioni del Trattato, resta intera per il passato e deve essere risolta dalla Corte che ha a tal fine competenza esclusiva. L'interesse del Groupement per tale questione è proporzionato all'importo complessivo delle maggiorazioni dovute dall'industria siderurgica lussemburghese per il periodo controverso — cioè dal 1o marzo 1954 al 31 marzo 1955 — e che ammonta a fr.b. 28.171.984». d) Il ricorrente possiede la qualità per agire in giudizio con riguardo alla particolare natura della controversia? Ad avviso dell'interveniente «il Groupement ricorrente è un'associazione d'imprese produttrici nel settore dell'acciaio; invece per quanto riguarda il settore del carbone, il Groupement riveste il carattere d'un organismo di utilizzatori. Ora la controversia che è stata sottoposta alla Corte con i ricorsi del Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises, riguarda esclusivamente una questione che ha tratto al carbone. Il Governo lussemburghese è d'avviso che soltanto delle imprese produttrici di carbone od un'associazione di tali imprese avrebbero veste per intentare quest'azione giudiziaria; siffatta veste invece non va riconosciuta ad un'associazione d'imprese che agisce e può agire, se del caso, soltanto quale organo rappresentativo degli utilizzatori». Il Groupement ricorrente respinge tale tesi assumendo che «le disposizioni del Trattato che riguardano i ricorsi non fanno alcuna distinzione basata sulla materia che forma oggetto del ricorso. Non si potrebbe parlare di specifici ricorsi “in materia di acciaio”, “in materia di carbone”, “in materia di minerale” o “in materia di rottame”. La distinzione che l'interveniente pretende fare, contrasta col testo del Trattato ed è inammissibile.» La convenuta non concorda su questo punto con la tesi dell'interveniente. Essa infatti dichiara «l'Alta Autorità, pur riconoscendo l'interesse che avrebbe — nella presente causa — di adottare la tesi sostenuta dal Governo lussemburgghese su questo punto, essa preferisce tuttavia rimettersi alla saviezza della Corto» 2o Per quanto riguarda il mezzo di violazione del Trattato il ricorrente assume che il Governo lussemburghese, mantenendo l'Office Commercial du Ravitaillement e la Caisse de Compensation, è venuto meno all'obbligo che deriva agli Stati membri dalle disposizioni dell'art. 86 del Trattato e che l'Alta Autorità avrebbe dovuto constatare tale contravvenzione e dare applicazione allo art. 88. Per dimostrare che l'Office e la Caisse de Compensation sono incompatibili col Trattato, il ricorrente si richiama agli artt. 3 b), 4 b), 4d) e 66 comma 7, nonchè all'art. 4 c). Avendo lo stesso ricorrente dato atto che per effetto della decisione 7 gennaio 1955, il suo ricorso era divenuto privo di oggetto «nei limiti in cui la questione sollevata è stata definita dalla decisione» non è il caso di riferire gli argomenti relativi alla liceità dell'Office Commercial du Ravitaillement rispetto al Trattato. Gli argomenti che riguardano tale Office saranno qui richiamati solo per ciò che in essi ha attinenza al corrispondente problema postosi per la Caisse de Compensation. Gli argomenti dedotti dalle parti in merito alla Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement, possono così riassumersi: I. — La Caisse de Compensation sarebbe incompatibile con le decisioni prese dall'Alta Autorità in base all'art. 63 comma 2 e relative al regime dei prezzi dei combustibili solidi nel mercato comune. La convenuta risponde rilevando «che i prezzi massimi sono imposti alle imprese produttrici di carbone e che la fissazione di prezzi massimi non può impedire che i prodotti, all'atto del consumo o in uno stadio qualsiasi della loro distribuzione, vengano colpiti da imposte, tasse o da qualsiasi altro onere generale». II. — La soppressione dell'Office Commercial du Ravitaillement priverebbe la Caisse de Compensation della sua base materiale e legale e dovrebbe determinare il suo scioglimento. Ad avviso del ricorrente «l'Office può maggiorare il prezzo dei combustibili soltanto se esso ne è l'acquirente ed il rivenditore, cioè solo ove detenga il monopolio per la loro importazione nel Granducato del Lussemburgo». Ecco perchè «come emerge dalle premesse alla decisione 7 gennaio 1955 … l'Alta Autorità ha inteso abolire il monopolio d'importazione dei combustibili solidi detenuto dall'Office». «Da ciò deriva che … l'abolizione del monopolio d'importazione dell'Office priva la Caisse de Compensation della sua base materiale e legale e deve conseguentemente determinare il suo scioglimento». La convenuta risponde che la decisione del 7 gennaio 1955 con cui essa ha dichiarato incompatibile con le disposizioni del Trattato l'attività dell'Office «nulla ha da vedere con la liceità della perequazione dei carboni domestici» poiché «la soppressione del monopolio, chiesta dall'Alta Autorità, comportava la necessità di modificare le modalità di riscossione, ma non certo quella di sopprimere anche il sistema di perequazione». III. — La Caisse de Compensation sarebbe incompatibile con i principi basiliari del mercato comune. Questo argomento è stato dedotto soltanto nella replica. Il ricorrente vi espone che «i principi basiliari del mercato comune, quale il Trattato lo ha concepito, devono avere l'effetto pratico di far ottenere lo stesso prezzo partenza a tutti gli utilizzatori del mercato comune che acquistino lo stesso prodotto della Comunità presso lo stesso produttore» … «per costituire il prezzo consegna possono venir aggiunti al prezzo partenza soltanto le spese effettive di trasporto e le tasse fiscali vigenti in ciascuno Stato membro.» Secondo il ricorrente «il prelievo non può essere considerato una tassa fiscale». Pur facendo ogni riserva sull'ammissibilità di questo mezzo che non figura nei ricorsi (riserva basata sugli artt. 22 dello Statuto della Corte e 29 del Regolamento), la convenuta risponde nella controreplica che «nulla vieta agli Stati membri di colpire le industrie od i prodotti della Comunità d'imposte o tasse e di utilizzarne in tutto od in parte i proventi per accordare sovvenzioni ai carboni ad uso domestico». Essa afferma di non vedere per quale ragione «un sistema puramente fiscale sarebbe ammissibile mentre un sistema di perequazione che abbia effetti analoghi, se non identici, dovrebbe essere ritenuto incompatibile con le prescrizioni del Trattato». IV. — Il sistema di perequazione istituito dalla Caisse de Compensation violerebbe le disposizioni dell'art. 4 c) del Trattato. Nella lettera diretta all'Alta Autorità il 14 luglio 1954 e poi nel suo ricorso, il ricorrente sostiene che l'istituzione della Caisse de Compensation in materia di combustibili solidi, «ha determinato l'imposizione di un aggravio speciale agli utilizzatori di combusti bili solidi ad uso non domestico». Questa tesi è sviluppata nella replica; il ricorrente vi esamina separatamente gli effetti nel prelievo a seconda che esso riguardi il coke metallurgico od il carbone industriale: a) Per quanto riguarda il coke metallurgico il ricorrente afferma, basandosi su dati numerici, che «il prelievo colpisce esclusivamente la siderurgia lussemburghese essendo praticamente questa il solo utilizzatore di tale combustibile nel Granducato del Lussemburgo»; che pertanto «il Goveno lussemburghese, imponendo un prelievo di perequazione sul- coke metallurgico, ha avuto il preciso intento di far sopportare alla sola siderurgia lussemburghese il finanziamento della sovvenzione ai combustibili solidi ad uso domestico». b) Per quanto riguarda il carbone industriale importato, il ricorrente assume che il prelievo «incide sull'attività delle imprese' industriali cui fa cenno l'art. 80 del Trattato, cioè alle imprese produttrici di carboni industriali che forniscono tali combustibili alle industrie del Granducato del Lussemburgo» che quindi esso «colpisce queste imprese nella loro capacità di affrontare la concorrenza dei combustibili liquidi». Il prelievo costituisce dunque, a suo avviso «un intervento statale sul prezzo dei prodotti della Comunità, mediante aggravi speciali, intervento, di per sè, vietato dal Trattato». La convenuta risponde: che per quanto riguarda l'industria del carbone, essa non può venir colpita da un aggravio speciale dato che tale industria «non esiste nel Lussemburgo»; che per quanto riguarda l'industria siderurgica, questa non è la sola colpita dal prelievo essendo esso imposto a tutte le industrie del Lussemburgo che impiegano carbone. La convenuta ne trae la conclusione che il prelievo «ha incontestabilmente il carattere di aggravio generale»; che dato «il suo limitato ammontare» il prelievo non può «influire sulle condizioni della concorrenza nel mercato comune». Nella controreplica la convenuta ammette che, data la struttura industriale del Lussemburgo, gli aggravi che colpiscono i consumatori non domestici, colpiscono in realtà essenzialmente, ed in proporzioni indubbiamente notevoli, le industrie siderurgiche; essa però esclude che la struttura economica del Lussemburgo vieti al Governo ogni provvedimento di carattere economico specifico per le industrie, ivi compresi i provvedimenti fiscali; infatti se ciò fosse vero, tali provvedimenti dovrebbero tutti essere assimilati a delle norme speciali per l'industria siderurgica e pertanto vietati. Indipendentemente dalla confutazione degli argomenti del ricorrente, l'Alta Autorità propone per diversi punti del Trattato l'interpretazione che le sembra più conforme alla volontà dei suoi compilatori ed atta a chiarire la questione della compatibilità della Caisse de Compensation col Trattato: essa propone anzitutto un criterio che permette di distinguere gli aggravi speciali da quelli generali: «È necessario in primo luogo che la sovvenzione (aiuto od aggravio) presenti un carattere speciale cioè che essa riguardi esclusivamente imprese o prodotti della Comunità» … «quando invece la sovvenzione, aiuto od aggravio, riguardino una categoria di imprese e di prodotti più ampia di quella delle imprese o dei prodotti della Comunità anche se include questi e quelle, ci troviamo di fronte ad un provvedimento generale che può soltanto dar luogo all'eventuale applicazione dell'art. 67. essa fa poi una distinzione «fra le sovvenzioni (aiuti o aggravi) che riguardano le imprese e quelle che riguardano i prodotti della Comunità». Nel secondo caso, ogni sovvenzione, aiuto od aggravio speciali che si applicano ad un prodotto della Comunità, in un punto del suo circuito di distribuzione, saranno vietati soltanto «se hanno indirettamente la conseguenza di falsare la concorrenza oppure di procurare un vantaggio od una posizione di privilegio a talune imprese della Comunità». a sostegno della sua interpretazione restrittiva dell'art. 4 c), l'Alta Autorità adduce due argomenti, tratti, l'uno dal paragrafo 11 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie e l'altro dalla «competenza riservata agli Stati membri, particolarmente in materia fiscale». Il primo, che è un argomento a contrario, si basa sul fatto che «la disposizione riguarda soltanto gli aggravi sui prodotti della Comunità». Il secondo argomento si basa sulla constatazione che gli Stati membri hanno diritto di aumentare tasse ed imposte o di crearne delle nuove «anche se esse colpiscono soltanto prodotti della Comunità»; è dunque «consentito imporre a tali prodotti un aggravio di carattere non fiscale che abbia identici effetti economici e non sia incompatibile con gli altri divieti sanciti dall'art. 4». V. — Il sistema di perequazione istituito dalla Caisse de Compensation violerebbe l'art. 4 b) del Trattato. Si afferma nel ricorso che «l'istituzione nel Granducato del Lussemburgo della Caisse de Compensation in materia di combusti bili solidi, ha determinato una discriminazione fra gli utilizzatori di combustibili solidi ad uso non domestico della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e gli utilizzatori lussemburghesi di questa sorta di combustibili …» Nella replica si precisa che tale discriminazione viola il disposto dell'art. 4 b) (onere speciale) e non .già quello dell'art. 67 che concerne l'azione di uno Stato membro suscettibile di provocare un grave squilibrio. Il prelievo infatti: a) non è un'imposta: esso non serve a sopperire alla totalità degli oneri pubblici «dato che il decreto ministeriale 8 marzo 1954 gli assegna una speciale ed esclusiva destinazione». b) «esso non può nemmeno essere considerato una tassa poichè questa consiste in un prelievo fatto a carico di taluni individui in occasione di determinate prestazioni che l'amministrazione fornisce loro». Inoltre queste espressioni sono state evitate nel testo di legge il quale è del resto un decreto mentre «pel diritto lussemburghese, ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, una tassa può essere imposta soltanto mediante una legge». Così per il ricorrente «ciò che è stato riscosso nella specie è in sostanza un prezzo e di conseguenza, il prelievo di perequazione rappresenta una maggiorazione di prezzo e null'altro». Nella comparsa di risposta l'Alta Autorità refuta l'argomento tratto dall'art. 4 b) assumendo che il prelievo costituisce un onere generale ammesso dall'art. 4 c) e che le differenze in materia di oneri generali esistenti fra i vari paesi della Comunità non possono costituire una discriminazione nel senso inteso dall'art. 4 b). La convenuta aggiunge che «non si può mai considerare discriminatorio il fatto che un provvedimento generale emanato in uno degli Stati membri non corrisponda ai provvedimenti generali emanati in altri Stati membri.» … «Ciò particolarmente in materia fiscale e sociale ove esistono differenze sostanziali fra le leggi dei vari Stati membri» dato che questi sono rimasti sovrani in tali materie. È per ciò appunto che: L'art. 26 'del Trattato affida al Consiglio di Ministri un compito di armonizzazione; L'art. 67 del Trattato dà modo all'Alta Autorità di intervenire «qualora i provvedimenti interni di politica economica abbiano ripercussioni sulla concorrenza del carbone e dell'acciaio». Nella controreplica la convenuta aggiunge a questi argomenti la sua interpretazione del concetto di discriminazione. Per essa «il concetto della discriminazione vietata dall'art. 4 … quale è in particolare precisata in materia di prezzi dall'art. 60 No 1 ed in materia di trasporti dall'art. 70 1o comma, implica una differenza di trattamento tra persone poste in situazioni comparabili. La disparità di trattamento cessa dunque di costituire una discriminazione vietata quando è giustificata da una diversità della situazione rispettiva degli interessati». Ora, «… i Governi, precisamente perchè sono sovrani nel campo della politica economica generale, possono applicare diverso trattamento a categorie di cittadini che fra loro si distinguono sul piano economico e sociale». In definitiva, ciò che importa per la convenuta, è di esaminare «se la disparità di trattamento fatta da un Governo a varie categorie di interessati, nell'ambito della sua politica economica, falsi la concorrenza nel mercato». L'interpretazione della convenuta è integrata dalle risposte date nel corso dell'istruttoria e qui sotto riportate: «I principali interventi dell'Alta Autorità relativi a situazioni che possono presentare una certa analogia con l'oggetto della presente controversia sono stati i seguenti: 1o Con decisione No 25-53 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1953, pag .83) emanata in virtù del paragrafo 11 della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, l'Alta Autorità ha disposto la soppressione, la riduzione od il mantenimento, in determinate condizioni, di alcuni oneri speciali imposti alle miniere germaniche. Con decisione No 17-54 del 20 marzo 1954 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 24 marzo 1954, pag .266) l'Alta Autorità ha disposto la soppressione di tutti gli oneri speciali imposti alle miniere germaniche ivi compresi quelli riguardanti le riduzioni di prezzo per le consegne di combustibile ad uso domestico. Tale soppressione è stata disposta in applicazione del paragrafo 11 della Convenzione e dell'art. 4 c) del Trattato in quanto trattavasi di oneri speciali imposti ad imprese della Comunità. Non vi è alcun contrasto fra le predette decisioni e l'atteggiamento che l'Alta Autorità ha assunto di fronte alla richiesta del Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises. 2o Un decreto ministeriale emanato in Francia il 30 marzo 1953 aveva istituito un sistema di perequazione dei carboni ad uso domestico importati dagli altri paesi della Comunità. Questa questione fu oggetto d'un ricorso del Governo belga alla Corte di Giustizia (causa N o4-53), ricorso che fu in seguito ritirato. Grazie all'intervento dell'Alta Autorità furono apportate al sistema francese sostanziali modifiche al fine di eliminare degli effetti discriminatori incompatibili col Trattato. 3o Con decisioni No 29-53 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 21 maggio 1953, pag .129) e No 23-54 (Gazzetta Ufficiale della Comunità del 31 marzo 1954, pag. 293) del 30 marzo 1953 e rispettivamente del 29 marzo 1954, l'Alta Autorità, ai sensi del paragrafo 24 terzo comma della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, ha autorizzato il Governo olandese a mantenere in attività sino al 31 marzo 1955, una Cassa di perequazione finanziata mediante prelievi sulla produzione olandese di carbone. Un'autorizzazione del genere non era necessaria per la Cassa di perequazione lussemburghese in quanto questa non era finanziata mediante prelievi sulla produzione nazionale di carbone e non esigeva quindi alcuna autorizzazione dell'Alta Autorità ai sensi del citato paragrafo 24. 4o Nel mese d'aprile 1954 il Governo francese aveva emanato un decreto al fine di rimediare allo squilibrio derivante dalla differenza fra i noli fluviali interni ed i noli fluviali internazionali. L'Alta Autorità segnalò che detto sistema conteneva degli elementi discriminatori incompatibili col Trattato. A seguito di uno scambio di lettere e dopo consultazione del Consiglio di Ministri, ai sensi del paragrafo 2 No 4 della Convenzione, il Governo francese, aderendo al punto di vista dell'Alta Autorità, ha riformato il decreto sovramenzionato al fine di eliminare dal sistema di perequazione che aveva adottato ogni elemento incompatibile con le disposizioni del Trattato.» 3o Per quanto riguarda il mezzo di violazione di forme essenziali, il ricorrente assume «in via subordinata, che la decisione implicita di rifiuto è inficiata di nullità per violazioni di forme essenziali in quanto non è basata su alcun motivo dichiarato». Il rifiuto esplicito dell'Alta Autorità è intervenuto prima del deposito della sua comparsa di risposta per cui la convenuta non si è formalmente espressa su questo mezzo: essa ha semplicemente fatto osservare che la decisione richiesta dal Groupement ricorrente era divenuta «esplicita ed ampiamente motivata dato che l'Alta Autorità, nella sua lettera del 27 novembre 1954, ha chiaramente spiegato le ragioni giuridiche che non le consentivano di aderire al punto di vista del Groupement».

SENTENZA › IN DIRITTO

paragrafo 1
Per statuire nelle presenti cause la Corte osserva quanto appresso:
paragrafo 2
Effetti dell'unione delle cause No 7-54 e No 9-54
paragrafo 3
La riunione delle cause No 7-54 e No 9-54 disposta con l'ordinanza 25 marzo 1955 non vieta di procedere qui al loro separato esame;

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › A - SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO No 7-54 › I) Sulla ritualità del procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente ha allegato al ricorso una copia della lettera che aveva inviata all'Alta Autorità il 14 luglio 1954 e la data non è stata contestata dalla convenuta; tale lettera può pertanto venir considerata come il documento che giustifica la data del deposito del ricorso, prescritto dal comma 2 dell'articolo 22 dello Statuto della Corte;
paragrafo 2
il ricorso fu depositato entro un mese dal decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 35 del Trattato ed è stato quindi presentato nel termine prescritto;
paragrafo 3
aderendo alle conclusioni dell'Avvocato Generale la Corte ritiene che i due capi della domanda uniti nel ricorso, sono manifestamente connessi;
paragrafo 4
la Corte ritiene che la loro formulazione in un unico ricorso non può pregiudicare la ricevibilità di questo;
paragrafo 5
per di più la convenuta non eccepisce «la ricevibilità formale del ricorso introduttivo ma si rimette su questo punto alla saviezza della Corte.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › A - SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO No 7-54 › II) Sulla qualità del ricorrente per provocare un provvedimento dell'Alta Autorità in virtù dell'art. 35 del Trattato

paragrafo 1
Col ricorso No 7-54 si chiede l'annullamento della decisione implicita di rifiuto che ai sensi dell'art. 35 del Trattato, si presume risulti dall'inazione dell'Alta Autorità, durata oltre due mesi, di fronte alla richiesta formulata dalla parte ricorrente nella sua lettera del 14 luglio 1954;
paragrafo 2
nell'art. 35 l'espressione «secondo il caso» va intesa nel senso che la facoltà di provocare l'opportuno provvedimento dell'Alta Autorità è attribuita a quello degli enti menzionati nel citato articolo che abbia interesse alla decisione od alla raccomandazione che l'Alta Autorità sarebbe tenuta ad emanare;
paragrafo 3
le decisioni che il ricorrente, con la lettera del 14 luglio 1954, ha chiesto all'Alta Autorità di emanare, presentano per esso un indubbio interesse;
paragrafo 4
d'altronde l'art. 35 dà facoltà alle «imprese ed associazioni» di provocare un provvedimento dell'Alta Autorità;
paragrafo 5
le associazioni così menzionate possono essere soltanto quelle che raggruppano delle imprese, dovendosi intendere questo termine nel senso che gli attribuisce l'art. 80 e che vale per l'intero Trattato;
paragrafo 6
infatti, se così non fosse, ne conseguirebbe che potrebbe essere riconosciuta ad un'associazione la facoltà d'introdurre un ricorso per il quale alcuno dei membri che la compongono sarebbe di per sè legittimato;
paragrafo 7
in mancanza d'una contraria norma, si deve escludere che il Trattato preveda una simile disparità di trattamento tra un'associazione ed i membri che la compongono;
paragrafo 8
il Groupement des Industrie Sidérurgiques Luxembourgeoises, parte ricorrente, è effettivamente un'associazione d'imprese poichè raggruppa in una società cooperativa, imprese che svolgono un'attività produttiva nel campo dell'acciaio entro uno dei territori menzionati nell'articolo 79 1o comma;
paragrafo 9
il 1o comma dell'art. 35 conferisce agli Stati membri, al Consiglio od alle imprese ed associazioni la facoltà di provocare un provvedimento dell'Alta Autorità nel caso in cui questa, tenuta a provvedere da una disposizione del Trattato o dei regolamenti d'applicazione, non adempia al suo obbligo;
paragrafo 10
la parte ricorrente assume che gli artt. 86 e 88 del Trattato imponevano all'Alta Autorità di emanare una decisione od una raccomandazione in merito alla Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement ;
paragrafo 11
in virtù dell'art. 86 gli Stati membri sono impegnati a non emanare alcun provvedimento incompatibile con l'esistenza del mercato comune di cui gli artt. 1 e 4;
paragrafo 12
quando l'Alta Autorità ritiene che uno Stato sia venuto meno ad uno dei doveri che gli incombono in virtù del presente Trattato, l'art. 88 le fa obbligo di constatare tale mancanza mediante una decisione motivata;
paragrafo 13
se pertanto l'Alta Autorità avesse ritenuto che la Caisse de Compensation era incompatibile con l'esistenza del mercato comune di cui gli artt. 1 e 4, essa sarebbe stata tenuta, in forza di una disposizione del Trattato, ad emanare una decisione;
paragrafo 14
La Corte pertanto dichiara che il ricorrente aveva indubbia veste per provocare un provvedimento dell'Alta Autorità ai sensi dell'art. 35 1o comma.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › A - SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO No 7-54 › III) Sulla qualità del ricorrente per presentare alla Corte un ricorso contro la decisione implicita di rifiuto che si presume risulti dall'inazione dell'Alta Autorità

paragrafo 1
Il ricorrente ha concluso
paragrafo 2
«La Corte voglia annullare la decisione implicita di rifiuto dell'Alta Autorità intervenuta dopo l'invio della lettera del Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises di data 14 luglio 1954».
paragrafo 3
Il ricorrente assume che «tale decisione implicita di rifiuto è inficiata di nullità per violazione del Trattato e, in via subordinata, per violazione di forme essenziali»;
paragrafo 4
il ricorso presentato dal ricorrente ai sensi del comma 3o dell'art. 35 è dunque un ricorso d'annullamento per violazione del Trattato e per violazione di forme essenziali quale è previsto dall'art. 33 del Trattato ed è quindi sottoposto alle condizioni indicate nel citato articolo;
paragrafo 5
posto che ai sensi dell'art. 33, 2o comma, le imprese e le associazioni indicate nell'art. 48 possono proporre tale ricorso, devesi ritenere che l'associazione ricorrente è una delle associazione menzionate nell'art. 48 del Trattato e ciò senza che sia necessario precisare la portata di questa prescrizione nell'ipotesi d'un ricorso introdotto in virtù d'una norma del Trattato diversa dall'art. 35;
paragrafo 6
nella sua istanza d'intervento il Governo lussemburghese ha tuttavia affermato che «il Groupement ricorrente pur essendo sotto altri aspetti sottoposto alla giurisdizione della Comunità, non ha veste per agire davanti alla Corte, tenuto conto della particolare natura della controversia»;
paragrafo 7
a sostegno della sua affermazione il Governo lussemburghese rileva che la controversia sottoposta alla Corte riguarda esclusiva mente una questione relativa al carbone e che soltanto un'impresa produttrice di carbone od un'associazione di tali imprese avrebbero veste per agire; che tale veste manca invece ad un'associazione d'imprese che agisce e può agire, se del caso, soltanto quale organo rappresentativo di utilizzatori;
paragrafo 8
per quanto riguarda la ricevibilità dell'istanza d'intervento la parte convenuta si è rimessa alla saviezza della Corte;
paragrafo 9
l'art. 34 dello Statuto della Corte prescrive che le conclusioni dell'istanza d'intervento possono tendere soltanto all'appoggio delle conclusioni di una delle parti od alla loro reiezione;
paragrafo 10
non è tuttavia il caso di esaminare se, con riguardo al disposto dell'art. 34 dello Statuto della Corte, la parte interveniente aveva diritto di eccepire la ricevibilità del ricorso posto che la sua ricevibilità va esaminata d'ufficio;
paragrafo 11
aderendo alle conclusioni dell'Avvocato Generale la Corte accerta che nessuna disposizioni del Trattato esige vi sia diretta relazione tra la specifica attività dei produttori ed il particolare oggetto della controversia;
paragrafo 12
il silenzio del Trattato in proposito non può essere interpretato a sfavore delle imprese ed associazioni;
paragrafo 13
non si può pertanto contestare al ricorrente, nella specie, il diritto di ricorrere alla Corte;
paragrafo 14
il ricorrente assume che la decisione implicita di rifiuto impugnata è inficiata da sviamento di potere nei suoi confronti; esso può pertanto impugnare tale decisione soltanto ove si tratti di una decisione individuale che lo riguardi;
paragrafo 15
da questa premessa discende che la decisione impugnata deve avere due distinte caratteristiche: essa deve essere individuale e deve riguardare il ricorrente;
paragrafo 16
il Trattato col prescrivere che le imprese ed associazioni possono impugnare soltanto le decisioni che hanno carattere individuale, salvo che siano inficiate da sviamento di potere nei loro confronti, ha voluto sottrarre alle persone fisiche e giuridiche di diritto privato il sindacato sulle decisioni e raccomandazioni di portata generale in tutti i casi in cui il ricorrente non denunci uno sviamento di potere nei suoi confronti;
paragrafo 17
ciò posto, affinchè un'impresa od un'associazione possa ricorrere contro una decisione od una raccomandazione, basta che tali provvedimenti non siano generali ma abbiano il carattere d'un provvedimento individuale anche se tale carattere non si manifesti rispetto al ricorrente stesso;
paragrafo 18
la decisione implicita di rifiuto che si presume risulti dall'inazione dell'Alta Autorità può soltanto significare che quest'ultima non intendeva emanare la decisione che il ricorrente ha voluto provocare con la sua lettera del 14 luglio 1954;
paragrafo 19
si può dunque presumere che la decisione implicita intendesse affermare che non era il caso di accertare mediante decisione motivata che il Governo Granducale, autorizzando con decreto 8 marzo 1954 l'Office Commercial du Ravitaillement a maggiorare i prezzi dei combustibili solidi ad uso non domestico, era venuto meno ad uno degli obblighi che il Trattato gli impone;
paragrafo 20
tale decisione che riguarda unicamente la particolare attività d'un pubblico ente nominativamente designato, cioè l'Office Commercial du Ravitaillement, è quindi una decisione individuale;
paragrafo 21
l'impugnata decisione implicita di rifiuto permette però die mantenere un regime che impone alle imprese riunite nel Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises un onere supplementare di 8 franchi per ogni tonnellata di carbone che consumano e la decisione riguarda quindi un sodalizio costituito per «svolgere qualsiasi operazione che la legge considera commerciale allo scopo di assicurare la normale attività e lo sviluppo dell'industria siderurgica lussemburghese ed in particolare delle aziende dei suoi aderenti;
paragrafo 22
Per queste ragioni l'impugnata decisione implicita di rifiuto riveste, nella specie, un carattere individuale e riguarda il ricorrente; la Corte riconosce pertanto che esso aveva qualità per impugnarla.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › A - SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO No 7-54 › IV) Sull'interesse del ricorrente a perseguire la sua azione giudiziaria dopo che il decreto ministeriale 12 settembre 1955 ha abrogato, con effetto dal 2 aprile 1955, il decreto ministeriale 8 marzo 1954 relativo al funzionamento della Caisse de Compensation, collegata all'Office Commercial du Ravitaillement

paragrafo 1
In risposta alle domande rivoltegli nel corso dell'istruttoria, il ricorrente ha sostenuto che, avendo il Governo lussemburghese mantenuto in attività la Caisse de Compensation per il periodo anteriore al 2 aprile 1955, la controversia relativa alla compatibilità della Caisse con le disposizioni del Trattato sussiste pienamente per il passato,
paragrafo 2
nella controreplica la convenuta ha dichiarato rimettersi su questo punto alla saviezza della Corte;
paragrafo 3
la Corte riconosce che il ricorrente ha interesse a perseguire la sua azione giudiziaria;
paragrafo 4
Per i motivi sovra esposti il ricorso va dichiarato ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › B - SUL MERITO DEL RICORSO No 7-54 › I) L'oggetto del ricorso › a) La domanda del ricorrente intesa ad ottenere la soppressione dell'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement

paragrafo 1
Il 7 gennaio 1955, cioè dopo la presentazione del ricorso, l'Alta Autorità ha emanato una decisione dal cui tenore risulta che il decreto 8 marzo 1954 del Ministro degli Affari Economici del Lussemburgo, che manteneva in attività l'Office Commercial du Ravitaillement in materia d'importazione di combustibili solidi, è un provvedimento incompatibile con le disposizioni del Trattato;
paragrafo 2
il ricorrente e la convenuta hanno entrambi riconosciuto che detta decisione può venir considerata come un esito favorevole del ricorso sul capo della domanda che riguarda l'Office Commercial du Ravitaillement;
paragrafo 3
pertanto su tale capo della domanda il ricorso è divenuto privo di oggetto.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › B - SUL MERITO DEL RICORSO No 7-54 › I) L'oggetto del ricorso › b) Effetti della lettera 27 novembre 1954 con la quale l'Alta Autorità, dopo scaduto il termine di due mesi, motiva il suo rifiuto di emanare la decisione richiesta dal ricorrente in merito alla Caisse de Compensation

paragrafo 1
Nella comparsa di risposta l'Alta Autorità afferma che la lettera del 27 novembre 1954 ha tramutato la sua carenza in un rifiuto esplicito ampiamente motivato;
paragrafo 2
che pertanto l'azione giudiziaria introdotta in virtù dell'art. 35 sarebbe divenuta priva di fondamento giuridico ed il ricorso divenuto privo di oggetto;
paragrafo 3
la lettera in cui l'Alta Autorità espone i suoi motivi è di data posteriore a quella della scadenza del termine di due mesi prevista dal 3o comma dell'art. 35;
paragrafo 4
la decisione implicita di rifiuto di cui il citato comma, venne posta in essere col decorso di tale termine ed il ricorrente aveva definitivamente acquisito già in quel momento il diritto di ricorrere;
paragrafo 5
il ricorso per di più non ha per oggetto l'inazione dell'Alta Autorità bensì il suo rifiuto di emanare — ai sensi dell'art. 14 del Trattato — un provvedimento che, ad avviso del ricorrente, essa era tenuta ad emanare;
paragrafo 6
la lettera che espone i motivi del rifiuto dell'Alta Autorità per nulla incide sulla sussistenza di tale rifiuto, posto definitivamente in essere col decorso del termine di due mesi previsto dal 3o comma dell'art. 35 del Trattato;
paragrafo 7
la decisione implicita di rifiuto che alla scadenza di detto termine si reputa risultare dall'inazione dell'Alta Autorità, non modifica sostanzialmente la situazione che ne è sorta, ma le conferisce soltanto un valore concreto onde renderla suscettibile dell'impugnazione prevista dal 3o comma dell'art. 35;
paragrafo 8
neppure la lettera del 27 novembre 1954 contenente i motivi del rifiuto ha modificato tale situazione;
paragrafo 9
Ciò posto, la Corte, aderendo alle conclusioni dell'Avvocato Generale, ritiene che la lettera non ha fatto venir meno l'oggetto del ricorso e che essa non impedisce al ricorrente di perseguire la sua azione fondata sull'art. 35 del Trattato

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › B - SUL MERITO DEL RICORSO No 7-54 › II) Sulla compatibilità della Caisse de Compensation con le disposizioni del Trattato

paragrafo 1
Il ricorrente impugna la decisione implicita di rifiuto dell'Alta Autorità relativamente alla Caisse de Compensation, per violazione del Trattato, in particolare degli artt. 4 b) e 4 c) ed in via subordinata, per violazione di forme essenziali in quanto non è fondata su alcun motivo dichiarato;
paragrafo 2
Questi due mezzi d'impugnazione vanno esaminati separata mente.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › C - IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › I) L'art. 4 è direttamente applicabile o lo è soltanto «nelle condizioni previste dal presente Trattato-»?

paragrafo 1
L'art. 4 dichiara «incompatibili col mercato comune e pertanto aboliti e vietati, nelle condizioni previste dal presente Trattato», i sistemi e le pratiche enunciati nei suoi commi a, b, c e, d;
paragrafo 2
alcuni di questi sistemi sono menzionati in altre disposizioni e precisamente: l'art. 67 tratta dell'azione di uno Stato membro che può avere una ripercussione sensibile sulle condizioni della concorrenza nell'industria del carbone e dell'acciaio, ed il 3o comma del citato articolo nonchè i paragrafi 11 e 25, 3o comma della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, trattano degli oneri speciali;
paragrafo 3
ai sensi dell'art. 84 del Trattato si deve intendere l'espressione «il presente Trattato» come riferita alle clausole del Trattato e dei suoi allegati, a quelle dei protocolli annessi ed a quelle della Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie;
paragrafo 4
da ciò consegue che le disposizioni contenute in tutti questi testi hanno uguale efficacia imperativa, che non si devono opporre le une alle altre ma tenerle in ugual conto per dar loro una applicazione adeguata;
paragrafo 5
nella sua sentenza No 1-54 (parte II a), la Corte ha già affermato che «gli artt. 2, 3 e 4 del Trattato rappresentano le disposizioni fondamentali che istituiscono il mercato comune ed enunciano i comuni obiettivi della Comunità» e che «il Trattato, nell'autorizzare l'Alta Autorità a definire le pratiche vietate, le impone di tener conto di tutti gli altri scopi indicati negli artt. 2, 3 e 4;
paragrafo 6
per le stesse ragioni, quelle disposizioni dell'art. 4 che non trovano nel Trattato alcuna norma integrativa, sono di per sè complete ed immediatamente applicabili;
paragrafo 7
Mentre per quelle altre norme del citato articolo che si trovano riprese, richiamate ed integrate in altre parti del Trattato, i testi che si riferiscono alla stessa disposizione vanno considerati nel loro complesso e simultaneamente applicati.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › C - IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › II) I prelevamenti effettuati dalla Caisse de Compensation sono un onere speciale vietato dall'art. 4 c) del Trattato?

paragrafo 1
L'art. 4 c) vieta agli Stati di imporre oneri speciali sotto qualsiasi forma,
paragrafo 2
vanno perciò ricercati i criteri che permettono di individuare gli oneri speciali, aboliti e vietati dall'art. 4 c) nelle circostanze previste, in particolare dall'art. 67, 3o comma;
paragrafo 3
il Trattato non specifica quali sono le caratteristiche per cui un onere è speciale ma l'art. 67, 3o comma, offre l'esempio di onere che è qualificato speciale perchè aggrava la situazione delle imprese del carbone e dell'acciaio soggette alla giurisdizione di uno Stato, rispetto alle altre industrie dello stesso paese;
paragrafo 4
le caratteristiche per cui manifestamente tale onere viene qualificato speciale vanno ravvisate nella circostanza che esso colpisce un settore soltanto delle industrie le quali, per essere tutte soggette alla giurisdizione di uno stesso Stato, si trovano, rispetto ad esso, in una situazione comparabile;
paragrafo 5
tuttavia la comparabilità delle situazioni fornisce soltanto un criterio relativo e poco sicuro perchè dipende dall'ampiezza del campo cui viene applicato;
paragrafo 6
un onere che sarà generale per tutte le imprese di uno Stato potrà non esser più tale e divenire speciale ove si abbia riguardo a tutte le imprese della Comunità;
paragrafo 7
in queste condizioni, qualora sorga dubbio, è opportuno sorreggere il criterio di comparabilità raffrontando il risultato cui esso conduce con quello voluto dal Trattato;
paragrafo 8
il Trattato, all'art. 2, affida alla Comunità la missione di introdurre progressivamente condizioni che assicurino di per sè stesse la più razionale ripartizione della produzione al livello produttivo più elevato, salvaguardando nel contempo la continuità dell'impiego della mano d'opera ed evitando che sorgano perturbazioni fondamentali e persistenti nell'economia degli Stati membri;
paragrafo 9
l'art. 67 ribadisce queste esigenze autorizzando l'Alta Autorità a compensare gli effetti dannosi dell'intervento degli Stati membri quando esso è suscettibile di provocare un grave squilibrio con l'ampliare notevolmente le differenze fra i costi di produzione, salvo che ciò avvenga a seguito di variazioni nei rendimenti;
paragrafo 10
ne risulta, a contrario, che il Trattato ammette gli interventi degli Stati membri allorchè essi non ampliano in modo notevole la differenza fra i costi di produzione od allorquando l'ampliano per effetto di variazioni nei rendimenti;
paragrafo 11
in base a tale disposizione, la ripartizione più razionale voluta dall'art. 2, quella che si basa, in ispecie, sulla scala dei costi di produzione che risulta dai rendimenti, cioè dalle condizioni materiali e tecniche proprie ai vari produttori;
paragrafo 12
ad un primo esame, e senza che questo criterio possa da solo venir considerato decisivo, si potrà presumere che un onere è speciale e quindi abolito e vietato dal Trattato, qualora esso, incidendo in modo disuguale sui costi di produzione di produttori che si trovano in situazioni comparabili, provoca nella ripartizione della produzione degli sviamenti non derivanti da variazioni nei rendimenti;
paragrafo 13
in base ai criteri ed alle presunzioni di cui sopra, va ricercato se il prelievo effettuato dalla Caisse de Compensation in virtù del decreto ministeriale 8 marzo 1954 sia, secondo il Trattato, un onere speciale;
paragrafo 14
ai sensi dell'art. 1 del citato decreto l'Office Commercial du Ravitaillement ha facoltà di maggiorare i prezzi dei combustibili solidi ad uso non domestico quali ne siano la provenienza, la qualità o l'utilizzatore;
paragrafo 15
l'aggravio posto sui combustibili solidi di uso non domestico potrebbe essere un onere speciale ove colpisse una parte soltanto delle imprese soggette alla giurisdizione del Governo Granducale nel qual caso sarebbe quell'aggravio che di comune accordo le parti han qualificato di onere a carico delle imprese;
paragrafo 16
si potrebbe constatare in tal caso che esso inciderebbe sulla scala dei costi di produzione con mezzo diverso da quello della variazione dei rendimenti;
paragrafo 17
tuttavia la maggiorazione di prezzo effettuata dalla Caisse a proprio favore ed a carico dei combustibili solidi ad uso non do mestico, quali ne siano la qualità o l'utilizzatore, colpisce in ugual modo tutti gli utilizzatori dei predetti combustibili e quindi, rispetto a questo criterio, non si tratta certamente di un onere speciale;
paragrafo 18
il coke metallurgico, gravato come tutti gli altri combustibili solidi, non subisce perciò solo un onere speciale nonostante la circostanza che le imprese siderurgiche sono le principali se non le uniche consumatrici di tale prodotto;
paragrafo 19
l'aggravio posto sui combustibili solidi ad uso non domestico nel Granducato potrebbe anche essere un onere speciale ove colpisse soltanto una parte dei combustibili solidi ad uso non domestico utilizzati dall'economia lussemburghese; in tal caso sarebbe quello che le parti hanno denominato «onere sui prodotti»;
paragrafo 20
siffatto aggravio avrebbe l'effetto di modificare, per gli utilizzatori lussemburghesi di carbone industriale, la scala dei costi di produzione che risulta dai rendimenti e così di provocare degli sviamenti nella ripartizione dei loro acquisti all'interno del mercato comune;
paragrafo 21
tuttavia, la maggiorazione di prezzo che la Caisse de Compensation effettua a suo favore colpisce, nel Lussemburgo, tutti i combustibili solidi ad uso non domestico quale ne sia la provenienza;
paragrafo 22
essa incide così allo stesso modo su tutti i produttori della Comunità che vendono carbone ad uso non domestico nel Lussemburgo, come inciderebbe sui produttori del Granducato nell'ipotesi che vi venissero scoperte e sfruttate delle miniere di carbone;
paragrafo 23
anche in base a questo criterio, l'onere imposto dal decreto ministeriale 8 marzo 1954 non è quindi un onere speciale;
paragrafo 24
non sembra, nella specie, che anche ricorrendo ad altri criteri il prelievo effettuato dalla Caisse de Compensation possa venir considerato un onere speciale;
paragrafo 25
La Corte è pertanto d'avviso che esso non è un onere speciale vietato dall'art. 4 c) del Trattato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › C - IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › III) Il prelievo effettuato dalla Caisse de Compensation crea una discriminazione abolita e vietata dall' articolo 4b) del Trattato?

paragrafo 1
Il Trattato abolisce e vieta i sistemi e le pratiche che creano discriminazioni fra produttori, fra acquirenti o fra utilizzatori;
paragrafo 2
il concetto di discriminazione è precisato nell'art. 60 del Trattato il quale considera discriminatorie le pratiche che determinano nel mercato comune l'applicazione di condizioni disuguali in transazioni comparabili;
paragrafo 3
un onere anche ove non sia speciale, può creare, direttamente od indirettamente, discriminazioni fra produttori, fra acquirenti o fra utilizzatori;
paragrafo 4
conviene dunque ricercare se il prelievo effettuato dalla Caisse de Compensation ha da essere considerato un provvedimento od una pratica da cui deriva una discriminazione abolita e vietata dal Trattato;
paragrafo 5
il ricorrente assume che il prelievo effettuato dalla Caisse de Compensation crea una discriminazione fra gli utilizzatori lussemburghesi di coke metallurgico e di carbone industriale, rispetto a quelli degli altri paesi membri;
paragrafo 6
è vero che, di norma, la maggiorazione del prezzo dei combustibili solidi ad uso non domestico imposta dal decreto ministeriale 8 marzo 1954, colpisce soltanto gli utilizzatori lussemburghesi di tale combustibile e non quelli degli altri paesi membri;
paragrafo 7
essa con ciò determina una differenza fra i rispettivi costi di produzione degli uni e degli altri utilizzatori;
paragrafo 8
tale differenza potrebbe venir eliminata soltanto dalla soppressione della maggiorazione .di prezzo nel Granducato o dall'imposizione di analoga maggiorazione negli altri paesi membri.
paragrafo 9
L'abolizione ed il divieto degli oneri speciali disposti dal Trattato non limitano il diritto degli Stati membri di imporre sovrana mente oneri generali ai loro cittadini;
paragrafo 10
a nulla rileva che l'onere sia riscosso sotto forma d'imposta o di tassa oppure in forma di prelievo di perequazione avente gli stessi effetti economici e la stessa incidenza finanziaria;
paragrafo 11
in numerose sue disposizioni ed in particolare nell'art. 62 e nei paragrafi 24 e 25 delle Disposizioni transitorie, il Trattato prevede per determinati scopi, il ricorso a casse o meccanismi nazionali di compensazione ed a prelievi di perequazione;
paragrafo 12
aderendo alle conclusioni dell'Avvocato Generale, la Corte osserva che se il Trattato non ha privato il Governo Granducale della facoltà d'imporre oneri generali agli utilizzatori di carbone sottoposti alla sua giurisdizione, detto Governo però non ha il potere di provocare l'estensione di un tale onere agli utilizzatori degli altri paesi membri;
paragrafo 13
nessuna norma del Trattato prescrive che gli oneri imposti dagli Stati membri nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni, debbano essere tenuti ad uguale livello;
paragrafo 14
nell'art. 26 del Trattato si trova confermato che gli Stati membri mantengono la responsabilità della loro politica economica generale e ciò in quanto tale articolo affida al Consiglio il compito «di armonizzare l'azione dell'Alta Autorità e quella dei Governi responsabili della politica economica generale dei rispettivi paesi»;
paragrafo 15
l'art. 67 indica che il Trattato non ha necessariamente abolito e vietato ogni intervento degli Stati membri suscettibile di avere ripercussioni sensibili sulle condizioni della concorrenza per le industrie del carbone e dell'acciaio soggette alla giurisdizione della Comunità ed altresì che tali interventi non costituiscono necessariamente atti o pratiche discriminatori vietati dall'art. 4 b) del Trattato; infatti il citato articolo autorizza l'Alta autorità, in determinate circostanze, a concedere aiuti per compensare i dannosi effetti di queste lesioni alla concorrenza e quindi a tollerarle ed in pratica, ad autorizzarle;
paragrafo 16
per di più l'art. 67 prevede l'intervento dell'Alta Autorità nei confronti dell'azione degli Stati membri solo quando questa abbia ripercussioni «sensibili» sulle condizioni della concorrenza nell'industria del carbone o dell'acciaio o se tale azione sia suscettibile di provocare grave squilibrio con l'ampliare «sostanzialmente» le differenze dei costi di produzione e non per variazione dei rendimenti;
paragrafo 17
si evince dalle considerazioni sopra svolte come nel Trattato si è riconosciuto che il divieto di pratiche o sistemi discriminatori sancito dall'art. 4, non potrebbe avere l'effetto di creare l'uguaglianza assoluta nelle condizioni della concorrenza proprie alle industrie del carbone e dell'acciaio soggette alla Comunità e nemmeno quello di scongiurare qualsiasi lesione alle condizioni della concorrenza che derivi da interventi degli Stati membri che amplino le differenze dei costi di produzione con mezzo diverso dalla variazione dei rendimenti;
paragrafo 18
il persistere della disparità nelle condizioni della concorrenza non dà luogo a discriminazioni vietate dal Trattato ma è la conseguenza necessaria ed inevitabile del fatto che il Trattato ha solo parzialmente realizzato l'integrazione;
paragrafo 19
questa interpretazione trova conferma nell'art. 67 il quale dà facoltà all'Alta Autorità di compensare, cioè di annullare, gli effetti delle lesioni alla concorrenza che le disposizioni del Trattato non avran potuto scongiurare e cosi d'impedire che queste lesioni, possibili anche dopo la creazione del mercato comune, compromettano la missione che l'art. 2 del Trattato affida alla Comunità «in armonia con l'economia generale degli Stati membri».
paragrafo 20
In base ai principi sovraesposti va esaminato se la maggiorazione del prezzo dei combustibili solidi ad uso non domestico, effettuata in virtù del decreto ministeriale 8 marzo 1954, rappresenti un provvedimento od una pratica che creano fra utilizzatori una discriminazione abolita e vietata dall'art. 4 b) del Trattato;
paragrafo 21
la forma in cui l'onere è stato imposto agli utilizzatori di combustibili solidi ad uso non domestico non dà modo di stabilire se trattisi o non di un provvedimento o di una pratica discriminatori che l'art. 4 b) del Trattato vieta;
paragrafo 22
a nulla rileva quindi che si tratti d'un'imposta, d'una tassa o d'una maggiorazione di prezzo.
paragrafo 23
Il Trattato non vieta la maggiorazione di prezzo disposta dal decreto ministeriale 8 marzo 1954 i cui effetti sono necessariamente circoscritti al territorio granducale;
paragrafo 24
se l'Alta Autorità avesse ritenuto che l'azione del Governo lussemburghese aveva effetti dannosi per le imprese del carbone e dell'acciaio soggette alla giurisdizione di detto Governo, essa poteva tutt' al più autorizzarlo a concedere loro idonei aiuti;
paragrafo 25
l'Alta Autorità ha ritenuto che il prelievo effettuato dalla Caisse de Compensation «stante la sua lieve incidenza sul prezzo di costo dell'acciaio prodotto dalla siderurgia lussemburghese non è atto a falsare la concorrenza per le vendite del carbone nè per le vendite dei prodotti d'acciaio»;
paragrafo 26
il ricorrente contesta la fondatezza di questa asserzione e, dato che il costo del coke metallurgico entra per circa il 30 o/o nel prezzo di costo dei prodotti siderurgici, esso assume che la maggiorazione del suo prezzo, per la notevole incidenza che ha sul costo di tali prodotti, falsi le condizioni della concorrenza fra i produttori lussemburghesi e quelli degli altri paesi della Comunità.
paragrafo 27
Posto che la parte ricorrente non ha fatto carico all'Alta Autorità d'uno sviamento di potere e nemmeno di aver palesemente misconosciuto le disposizioni del Trattato o qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, la Corte deve limitarsi a accertare se, in diritto, la maggiorazione di prezzo disposta dal decreto ministeriale 8 marzo 1954 sui combustibili solidi ad uso non domestico, violi il Trattato od una qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione.
paragrafo 28
Le considerazioni sin qui svolte inducono la Corte a riconoscere che, applicando al prezzo dei combustibili solidi ad uso non domestico la maggiorazione di cui il decreto ministeriale 8 marzo 1954, il Governo lussemburghese ha agito nell'ambito della sua politica economica generale di cui egli rimane responsabile ai sensi dell'art. 26 del Trattato e che tale provvedimento non è una pratica dicriminatoria vietata ed abolita dall'art. 4 b) del Trattato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › C - IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › IV) La soppressione del monopolio d'importazione attribuito all'Office Commercial du Ravitaillement doveva comportare lo scioglimento della Caisse de Compensation che gli era stata collegata?

paragrafo 1
Il decreto ministeriale 8 marzo 1954 che autorizza l'Office Commercial du Ravitaillement a maggiorare il prezzo dei combustibili solidi ad uso non domestico specifica nella sua epigrafe che la Caisse de Compensation viene collegata all'Office Commercial du Ravitaillement ;
paragrafo 2
il citato decreto ministeriale che confermava l'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement in materia di combustibili solidi, è stato abrogato dal decreto ministeriale 30 settembre 1955;
paragrafo 3
il ricorrente ha sostenuto nella replica che la soppressione del monopolio d'importazione dell 'Office Commercial du Ravitaillement doveva comportare lo scioglimento della Caisse de Compensation:
paragrafo 4
orbene, la questione della legittimità rispetto al Trattato del sistema di perequazione impugnato e quella della legittimità del monopolio conferito all'organismo cui è affidata la gestione del meccanismo di perequazione, sono fra loro indipendenti;
paragrafo 5
da ciò discende che la decisione del 7 gennaio 1955 con cui l'Alta Autorità ha dichiarato incompatibile con le disposizioni del Trattato il decreto 8 marzo 1954 del Ministro lussemburghese degli affari economici che confermava l'attività dell'Office Commercial du Ravitaillement, nessun effetto può avere su quanto concerne la compatibilità col Trattato della Caisse de Compensation di cui l'Alta Autorità non ha voluto imporre la soppressione.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › C - IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › V) Il prelievo effettuato dalla Caisse de Compensation viola le decisione dell'Alta Autorità che, ai sensi dell'articolo 63 2o comma lettera a) del Trattato, hanno fissato prezzi massimi per il coke metallurgico ed il carbone industriale provenienti da alcuni bacini minerari?

paragrafo 1
Il ricorrente assume che la maggiorazione di prezzo disposta a favore della Caisse de Compensation è in contrasto con le decisioni No 15-54, No 19-54 e No 20-54 dell'Alta Autorità, relative ai listini dei prezzi applicabili al carbone proveniente da determinati bacini;
paragrafo 2
orbene, i prezzi massimi sono imposti alle imprese produttrici di carbone ma tale imposizione non impedisce che i prodotti siano gravati da imposte, da tasse o da altro onere generale all'atto del consumo o ad uno stadio qualsiasi della loro distribuzione;
paragrafo 3
ciò posto, la Corte accerta che il prelievo effettuato dalla Caisse non viola le decisioni con cui l'Alta Autorità ha fissato i prezzi massimi.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › C - IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › VI) La Caisse de Compensation è incompatibile con i principi basilari del mercato comune?

paragrafo 1
Nell'attività della Caisse de Compensation il ricorrente ravvisa una violazione dei principi fondamentali del mercato comune;
paragrafo 2
a sostegno del suo assunto esso rileva che il prelievo di perequazione crea un sistema di doppi prezzi che pone gli utilizzatori lussemburghesi di combustibili solidi ad uso non domestico, in posizione sfavorevole rispetto agli altri utilizzatori della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
paragrafo 3
esso sostiene che in base ai principi fondamentali del mercato comune, tutti gli utilizzatori che acquistino lo stesso prodotto della Comunità presso lo stesso produttore devono ottenere l'identico prezzo partenza;
paragrafo 4
orbene, contrariamente all'avviso del ricorrente, la maggiorazione di prezzo di cui il decreto 8 marzo 1954 non incide sul prezzo partenza dei combustibili solidi acquistati dagli utilizzatori lussemburghesi ma unicamente sul prezzo al quale tali combustibili vengon venduti, all'arrivo, agli utilizzatori soggetti alla giurisdizione del Governo Granducale;
paragrafo 5
a nulla rileva che il prelievo effettuato dalla Caisse de Compensation rivesta la forma di una maggiorazione di prezzo posto che esso rappresenta, per la sua essenza ed i suoi effetti, un prelievo sul valore dei combustibili solidi utilizzati nel Granducato ad usi non domestici;
paragrafo 6
è ben vero che la maggiorazione crea un doppio prezzo per i combustibili solidi consumati nel Granducato ma lo fa soltanto differenziando il prezzo applicato agli utilizzatori industriali da quello applicato ai consumatori ad uso domestico;
paragrafo 7
tale doppio prezzo, ponendo il finanziamento della Caisse de Compensation ad esclusivo carico degli utilizzatori lussemburghesi di combustibili solidi ad uso non domestico, non costituisce, come sostiene il ricorrente, una nuova violazione dei principi del mercato comune posto che le due categorie di utilizzatori non si trovano in situazioni comparabili;
paragrafo 8
l'oggetto della maggiorazione di prezzo introdotta dal decreto ministeriale 8 marzo 1954 è precisato nei motivi del decreto stesso;
paragrafo 9
secondo tali motivi, il sistema di compensazione fra il prezzo del combustibile ad uso industriale ed il prezzo di quello ad uso domestico tende essenzialmente a mantenere i prezzi ufficiali nel settore domestico, ad impedire che scemi il potere d'acquisto dei lavoratori ed a salvaguardare il livello dei salari e degli stipendi, collegato ad una scala mobile;
paragrafo 10
nessuno di questi obbiettivi rivela l'intento di falsare il gioco della concorrenza e non può pertanto venir ritenuto contrario ai principi fondamentali del mercato comune quali li enuncia l'art. 2 del Trattato;
paragrafo 11
dalle risposte che l'Alta Autorità ha fornito nel corso dell'istruttoria emerge chiaramente che non vi è alcun divario fra i principi che hanno ispirate le sue decisioni relative ai diversi sistemi di compensazione e quelli che hanno dettato il suo atteggiamento riguardo alla Caisse de Compensation del Granducato.
paragrafo 12
Per i motivi sovraesposti, la Corte afferma che la maggiorazione di prezzo disposta dal decreto ministeriale 8 marzo 1954 non è incompatibile coi principi basilari del mercato comune.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › D — IL MEZZO DI VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI

paragrafo 1
li ricorrente denuncia in via subordinata la nullità dalla decisione implicita di rifiuto perchè inficiata da violazione di forme essenziali in quanto non sarebbe fondata su alcun motivo dichiarato;
paragrafo 2
l'art. 88 del Trattato prescrive che «se l'Alta Autorità ritiene che uno Stato è venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato, essa constata detta mancanza con una decisione motivata»;
paragrafo 3
ne consegue che l'obbligo di motivare riguarda la decisione che, ad avviso del ricorrente, l'Alta Autorità avrebbe dovuto emanare nei confronti del Governo Granducale;
paragrafo 4
nulla vi è nel testo dell'art. 88 da cui si possa desumere che sussista analogo obbligo nell'ipotesi di rifiuto di emanare una decisione in virtù dell'articolo citato;
paragrafo 5
La Corte è pertanto d'avviso che l'assenza di motivi nella decisione implicita di rifiuto non viola il disposto dell'art. 88 del Trattato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Prima parte Ricorso No 7-54 › E — SPESE

paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, la parte soccombente deve essere condannata alle spese; la Corte può tuttavia compensare interamente o parzialmente le spese se le parti risultino soccombenti rispettivamente sopra uno o più capi;
paragrafo 2
col ricorso No 7-54 sono stati fatti valere due distinti capi: quello che ha tratto all'Office Commercial du Ravitaillement e quello che riguarda la Caisse de Compensation in materia di combustibili solidi.
paragrafo 3
A seguito della decisione 7 gennaio 1955 dall'Alta Autorità relativa all'Office Commercial du Ravitaillement, il ricorso No 7-54 è divenuto privo di oggetto per quanto riguarda il primo capo della domanda;
paragrafo 4
le parti sono state d'accordo perchè la Corte non si pronunci su tale capo della domanda;
paragrafo 5
A seguito della decisione 7 gennaio 1955 dall'Alta Autorità rità ha accolto la richiesta del ricorrente che tendeva a far dichiarare l'Office Commercial du Ravitaillement incompatibile col Trattato;
paragrafo 6
qualora tale decisione fosse stata emanata entro il termine di due mesi dall'invio all'Alta Autorità della lettera 14 luglio 1954, detta decisione avrebbe dato soddisfazione al ricorrente sul primo capo della sua domanda; si può pertanto ritenere che, nonostante la pronuncia di non luogo a statuire, la domanda del ricorrente era fondata per quanto ha tratto al primo capo;
paragrafo 7
il secondo capo della domanda enunciata nel ricorso No 7-54 e che tende ad ottenere l'annullamento della decisione implicita dell'Alta Autorità è stato respinto:
paragrafo 8
il ricorrente e la convenuta possono quindi venir considerati ciascuno soccombente su uno dei capi delle loro conclusioni;
paragrafo 9
l'intervento riguarda soltanto il secondo capo della domanda per il quale la parte ricorrente è risultata soccombente;
paragrafo 10
stando così le cose, appare equo compensare le spese delle parti principali facendo sopportare da ciascuna di esse le spese incontrate e di porre le spese dell'interveniente a carico del ricorrente.

SENTENZA › IN DIRITTO › Seconda parte Ricorso No 9-54

paragrafo 1
Il ricorso No 9-54 è stato proposto soltanto per quanto occorra;
paragrafo 2
in esso si assume «che essendo già acquisito il diritto a ricorrere, la risposta scritta motivata non può annullare nè alterare tale diritto e nemmeno, una volta presentato il ricorso, imporre ai ricorrenti l'obbligo di proporne uno nuovo»;
paragrafo 3
«che nell'ipotesi che una parte in causa sostenga il contrario, cioè che la citata lettera del 27 novembre 1954 costituisce una decisione esplicita di rifiuto che ha fatto cessare la carenza dell'Alta Autorità, onde evitare uno sterile dibattito su questioni di ricevibi-lità, il ricorrente ha interesse di proporre, come propone, un ricorso, per quanto occorra, contro il rifiuto così opposto dall'Alta Autorità alla sua richiesta»;
paragrafo 4
La Corte ha già dichiarato ricevibile il ricorso No 7-54;
paragrafo 5
ne consegue che il ricorso No 9-54 proposto, per quanto occorra, è privo di oggetto;
paragrafo 6
su di esso pertanto non vi è luogo a statuire.

SENTENZA › IN DIRITTO › Seconda parte Ricorso No 9-54 › E — SPESE

paragrafo 1
Sul ricorso No 9-54 non vi è luogo a statuire; tuttavia la parte ricorrente poteva aver fondati motivi di ritenere necessaria la presentazione di detto ricorso posto che l'Alta Autorità, pur senza dichiarare formalmente che la lettera del 27 novembre 1954, tramutando la decisione implicita in decisione esplicita, faceva divenire irricevibile il ricorso No 7-54, essa ha sostenuto e sviluppato siffatta tesi nella comparsa di risposta;
paragrafo 2
che pertanto in tutte le parti sono sorti dubbi sulla ricevibilità del ricorso No 7-54;
paragrafo 3
ne consegue che le spese relative alla causa No 9-54 devono venir compensate facendo sopportare a ciascuna delle parti, ivi compresa la parte interveniente, le spese incontrate.

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Sentite le parti e l'interveniente nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale; Visti gli artt. 4, 33, 35, 48, 67, 80, 86 e 88 del Trattato; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte; Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali; Preso atto della dichiarazione del ricorrente secondo la quale, salva ogni riserva sui motivi della decisione emanata dall'Alta Autorità il 7 gennaio 1955 e relativa all'Office Commercial du Ravitaillement, esso considera che a seguito di tale decisione il suo ricorso è divenuto privo di oggetto nei limiti in cui la questione sollevata è stata definita dalla predetta decisione; LA CORTE, disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: I. — Nella causa No7-54 a) sul primo capo, relativo all'Office Commercial du Ravitaillement: non vi è luogo a statuire; b) sul secondo capo, relativo alla Caisse de Compensation collegata all'Office Commercial du Ravitaillement: il ricorso è respinto. Le spese delle parti principali sono compensate, ciascuna di esse sopporterà quelle che ha incontrate; Le spese della parte interveniente vanno a carico della parte ricorrente. II. — Nella causa No 9-54: non vi è luogo a statuire. Le spese sono compensate, ciascuna dalle parti, ivi compresa la parte interveniente, sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il 23 aprile 1956. Pilotti Rueff Riese Serrarens Delvaux Hammes van Kleffens Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 23 aprile 1956. Il Presidente M. Pilotti Il Giudice relatore J. Rueff Il Cancelliere A. Van Houtte

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze