Sez. 1, Sentenza n. 10067 del 16/04/2008 (Rv. 603475 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Offerta dell'indennità provvisoria - Accettazione con riserva e cessione volontaria del bene - Conseguenze - Opposizione alla stima provvisoria - Inammissibilità - Impugnazione dell'atto di cessione - Ammissibilità - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora all'offerta dell'indennità provvisoria abbia fatto seguito la cessione volontaria dell'immobile, è inammissibile l'opposizione contro la stima provvisoria dell'indennità, ancorché quest'ultima sia stata accettata con riserva, in quanto l'atto di cessione può essere impugnato con i rimedi peculiari del sistema delle inefficacie-invalidità negoziali, avendo forma e contenuto disciplinati dal diritto privato, ma non per richiedere un'indennità più elevata di quella consensualmente convenuta.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)