Sez. 1, Sentenza n. 6959 del 25/07/1997 (Rv. 506252 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Determinazione della indennità meramente provvisoria - Opposizione alla stessa - Inammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nella disciplina espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 è inammissibile l'opposizione avverso la determinazione dell'indennità provvisoria salvo che non risulti emesso decreto di esproprio. Vedi C. Cost. n. 67 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)