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Sez. 1, Sentenza n. 6959 del 25/07/1997 (Rv. 506252 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Determinazione della indennità meramente provvisoria - Opposizione alla stessa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506252-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nella disciplina espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 è inammissibile l'opposizione avverso la determinazione dell'indennità provvisoria salvo che non risulti emesso decreto di esproprio. Vedi C. Cost. n. 67 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)