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Sez. U, Sentenza n. 12009 del 11/11/1991 (Rv. 474573 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Stima provvisoria dell'indennità - Susseguente stima definitiva - Conseguenze - Opposizione alla stima provvisoria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474573-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Nella disciplina espropriativa di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, e per il caso che alla stima provvisoria dell'indennità abbia fatto seguito la stima definitiva, deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione rivolta contro detta stima provvisoria, trattandosi di rimedio che l'art. 19 della citata legge, anche nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990, accorda a tutela del credito indennitario, non suscettibile di lesione per effetto di quella stima provvisoria.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)