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Sez. U, Sentenza n. 902 del 06/04/1966 (Rv. 321797 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321797-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DELL'ATTORE.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposto anche dall'attore - e cioe dalla stessa parte che ha adito il giudice di cui si chiede che venga affermata la potesta giurisdizionale - in quanto di fronte all'esplicita eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, formulata in limine litis dal convenuto, anche l'attore ha interesse di vedere definitivamente determinato, da parte della suprema Corte regolatrice, prima delle discussioni di merito, il giudice avente la potesta di decidere sulle sue domande. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)