Sez. 1, Sentenza n. 6074 del 22/11/1979 (Rv. 402791 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - DOMANDA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA DIVERSITA DELLA PERSONA DELL'ACQUIRENTE RISPETTO A QUELLA INDICATA COME TALE NEL CONTRATTO - PROVA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - DOMANDA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA DIVERSITA DELLA PERSONA DELL'ACQUIRENTE RISPETTO A QUELLA INDICATA COME TALE NEL CONTRATTO - PROVA - LIMITI.*
La domanda diretta all'accertamento, con riguardo ad una compravendita immobiliare, che il compratore effettivo e persona diversa, o comunque non e solo la persona indicata nel contratto, si traduce nella denuncia di un accordo simulatorio per interposizione fittizia, e, pertanto, e soggetta alle limitazioni probatorie di cui all'art 1417 cod civ. (V 3937/77, mass n 387636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)