Sez. 1, Sentenza n. 7906 del 18/05/2012 (Rv. 622602 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione passiva - Individuazione - Criteri - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'unico soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione, promosso dall'espropriato avverso la stima dell'indennità, va individuato con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione ed in base al soggetto o ente in favore del quale risulti adottato; ne discende che nemmeno l'autorità che ha emesso il provvedimento ablativo, alla quale l'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, prevede la notifica dell'atto introduttivo a fini di mera conoscenza dell'opposizione, è ammessa a partecipare al relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)