Sez. 1, Sentenza n. 1772 del 08/06/1972 (Rv. 358738 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - DI PRIMA CATEGORIA - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - SOVRAIMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COGNAC IMPORTATO DALL'ESTERO - SOGGEZIONE AL DIRITTO ERARIALE - NORMATIVA DELL'ALCOOL ETILICO NAZIONALE - APPLICABILITA - TASSO DELL'IMPOSTA - MISURA PER GLI ALCOOLI NAZIONALI DI PRIMA CATEGORIA - ACQUAVITE IMPORTATA DA PAESI DELLA CEE - PARITA TRIBUTARIA FRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - APPLICABILITA EX OFFICIO DAL GIUDICE DI MERITO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - DI PRIMA CATEGORIA - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - SOVRAIMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COGNAC IMPORTATO DALL'ESTERO - SOGGEZIONE AL DIRITTO ERARIALE - NORMATIVA DELL'ALCOOL ETILICO NAZIONALE - APPLICABILITA - TASSO DELL'IMPOSTA - MISURA PER GLI ALCOOLI NAZIONALI DI PRIMA CATEGORIA - ACQUAVITE IMPORTATA DA PAESI DELLA CEE - PARITA TRIBUTARIA FRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - APPLICABILITA EX OFFICIO DAL GIUDICE DI MERITO.*
Il cognac importato dall'estero, quale varieta di acquavite di vino, e assoggettato al pagamento del diritto erariale (che costituisce sostanzialmente una maggiorazione dell'imposta di fabbricazione) previsto per gli spiriti di produzione nazionale da varie Disposizioni di legge (a partire dal DL 9 gennaio 1937 n 22 che ne ha fissato la diversa misura, a seconda che si tratti di spiriti di prima o di seconda categoria ai sensi del DL 27 aprile 1936 n 635 - fino al DL 16 settembre 1955 n 826 - che viene in considerazione temporalmente nella specie - il quale impone il diritto sugli spiriti di prima categoria, esonerando quelli di seconda categoria provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste, nonche dalle carrube e dai fichi). In base al DL 22 aprile 1937 n 625, infatti, sull'alcool etilico importato era dovuto, oltre il dazio e le sovraimposte di confine, ogni altro diritto applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad Usi soggetti alla imposta di fabbricazione, e pertanto le norme sull'alcool etilico di produzione nazionale si estendevano anche alle acquaviti estere (che sono alcool etilico). Con il successivo DL 3 maggio 1948 n 691 l'assimilazione all'alcool etilico, in genere per le acquaviti di importazione fu ribadita, o comunque disposta. Accertato che alle acqueviti importate si applicano tutte le imposizioni previste all'interno per l'alcool etilico, e precisato che nel sistema della legislazione fiscale sugli spiriti l'alcool etilico, o spirito, va classificato normalmente nella prima categoria, deve escludersi che rispetto a tali acqueviti estere si operi un trattamento tributario differenziato a seconda della provenienza dalla distillazione di una anziche di un'altra materia prima. Il diritto erariale va percepito sempre nella misura prevista per gli alcooli di produzione nazionale di prima categoria poiche il prodotto giunge in Italia distillato, senza possibilita, quindi, di assoggettamento a quei controlli che nel corso della fabbricazione consentono di accertare la derivazione dello spirito da determinate materie prime e non da altre. Tuttavia, rispetto alle importazioni di acquavite da paesi aderenti al trattato istitutivo della comunita economica europea, nell'applicazione di detti principi potrebbe interferire l'art 95 del trattato medesimo (reso esecutivo in Italia con la legge 7 novembre 1957 n 1307). Tale articolo enuncia il principio della parita fiscale fra prodotti nazionali e prodotti similari importati (gia in precedenza introdotto nel nostro ordinamento dall'accordo GATT) che puo essere applicato anche d'ufficio dal giudice adito (ma non dal supremo collegio, implicando valutazioni anche di fatto, che esulano dai poteri istituzionalmente propri del giudice di legittimita).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/09/1955 num. 836
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)