Sez. 1, Sentenza n. 5531 del 24/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206187 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Tentativo di delitto punito con l'ergastolo - Riferimento al massimo edittale - Individuazione del massimo - Criteri.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA
Agli effetti dell'applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell'ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall'art. 56, comma secondo, cod. pen., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall'art. 23, comma primo, stesso codice. (Fattispecie relativa a pretesa decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare per tentato omicidio pluriaggravato, in relazione al quale la S.C. ha escluso la rilevanza delle aggravanti non ad effetto speciale, né comportanti una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ma ha ritenuto doversi far riferimento non alla pena edittale minima per il tentativo di delitto punito con l'ergastolo, bensì alla pena edittale massima, da individuare a norma dell'art. 23, comma primo, cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)