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Sez. 4, Sentenza n. 2119 del 14/09/1996 Cc. (dep. 20/09/1996) Rv. 205571 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena | Stupefacenti - Reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/1990 - Reclusione - Limite massimo indicato nell'art. 23 cod. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205571-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena

In caso di contestazione dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, al fine di stabilire il termine massimo di custodia cautelare, la pena massima, secondo la regola generale dettata dall'art. 23 cod. pen., va individuata in ventiquattro anni di reclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)