Sez. 2, Ordinanza n. 1549 del 10/12/1975 Cc. (dep. 04/02/1976) Rv. 132169 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONE ESEGUITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRATO - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITA - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONE ESEGUITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRATO - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITA - CONDIZIONI.*
La perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del magistrato rientra se non altro tra gli Atti di istruttoria preliminare che possono essere compiuti dal magistrato personalmente o per mezzo della polizia giudiziaria e deve essere accompagnata dalla comunicazione giudiziaria quando il decreto autorizzativo non contenga gli elementi essenziali previsti dall'art 304 cod proc pen per poter fungere da valido equipollente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 224, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 332, Cod. Proc. Pen. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)