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Sez. 2, Sentenza n. 203 del 08/05/1981 Ud. (dep. 13/01/1982) Rv. 151539 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - ATTO ISTRUTTORIO IL CUI COMPIMENTO RICHIEDE IL PREVIO INVIO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NOZIONE - PERQUISIZIONE - NECESSITÀ DI PREVIA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151539-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - ATTO ISTRUTTORIO IL CUI COMPIMENTO RICHIEDE IL PREVIO INVIO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NOZIONE - PERQUISIZIONE - NECESSITÀ DI PREVIA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della comunicazione giudiziaria la nozione di atto di istruzione deve essere intesa in senso restrittivo, cioè come atto del magistrato diretto o predisposto ad acquisire le prove dell'illecito penale in relazione ad uno o più soggetti determinati. Tra tali Atti non rientra la perquisizione domiciliare che può essere quindi effettuata senza previo invio della comunicazione giudiziaria, in quanto non determina di per sè sola il sorgere di un procedimento penale a carico di chi abita o possiede il luogo perquisito. (Conf mass n 145735; (contra mass n 132169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)