Sez. L, Sentenza n. 7171 del 08/07/1999 (Rv. 528423 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE | Controversia relativa a rapporti di lavoro subordinato decisa col rito ordinario - Sospensione dei termini di impugnazione durante il periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE
Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 cod. proc. civ., sia stata decisa col rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini, di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 legge n. 742 del 1969.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1960 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1960 num. 742 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)