Sez. 1, Sentenza n. 6523 del 07/05/2002 (Rv. 554198 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Controversia concernente rapporto compreso nell'art. 409 o nell'art. 442 cod. proc. civ. - Decreto ingiuntivo non emesso dal giudice del lavoro - Sospensione dei termini di opposizione durante il periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Ove il decreto ingiuntivo pur riguardando un rapporto tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., sia stato emesso, anziché (prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado) dal pretore in funzione di giudice del lavoro, dal presidente del tribunale, ai fini della relativa opposizione è applicabile il regime della sospensione dei termini nel periodo feriale, in conformità del principio secondo cui il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della controversia, indipendentemente dalla esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini processuali, secondo il regime previsto dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)