Sez. 3, Sentenza n. 39147 del 19/11/2025 Ud. (dep. 04/12/2025) Rv. 289011-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale già disposta nel precedente giudizio - Revoca implicita dell'ordinanza ammissiva non annullata dalla sentenza rescindente - Possibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Il giudice di rinvio che rigetta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale già disposta nel precedente giudizio di merito, revocando implicitamente la relativa ordinanza ammissiva non annullata dalla pronunzia rescindente, è tenuto ad argomentare in maniera congrua, anche direttamente in sentenza, le ragioni per cui perviene a conclusioni difformi rispetto a quelle sottese alla valutazione originaria sulla necessità della rinnovazione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)