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Sez. 2, Sentenza n. 9846 del 05/03/2026 Ud. (dep. 13/03/2026) Rv. 289612-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Accoglimento della richiesta - Obbligo di motivazione esplicita - Sussistenza - Rigetto della richiesta - Obbligo di motivazione esplicita - Esclusione - Possibilità di motivazione implicita - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289612-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudice è obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragione della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare la responsabilità dell'imputato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)