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Sez. 3, Sentenza n. 39489 del 24/09/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287054-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Successiva revoca - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287054-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che revoca l'ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria è tenuto a indicare, con congrua motivazione, le ragioni per le quali reputa insussistente l'assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)