Sez. L, Sentenza n. 12782 del 02/09/2003 (Rv. 566473 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Eccezione al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. - Sussistenza - Esercizio da parte del giudice del merito oltre i limiti di cui all'art. 210 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Esercizio discrezionale da parte del giudice del merito - Sussistenza - Conseguenze - Mancato esercizio - Incensurabilità in Cassazione.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
Il potere di ordinare ad un terzo, ex art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione di documenti di sua proprietà ed in suo possesso, determinando una eccezione al principio generale stabilito dall'art. 2697 cod. civ., non può essere esercitato dal giudice del merito oltre i limiti previsti dal citato art. 210 del codice di rito. Inoltre, concretizzandosi lo stesso nell'esercizio di una facoltà discrezionale dello stesso giudice del merito, non può essere sindacato in sede di legittimità il suo mancato esercizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)