Sez. 2, Sentenza n. 1092 del 30/01/1995 (Rv. 490118 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Poteri del giudice - Incensurabilità in cassazione.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
L'adozione dell'ordine di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio, in senso positivo o negativo, non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)