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Sez. 2, Sentenza n. 1092 del 30/01/1995 (Rv. 490118 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Poteri del giudice - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490118-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

L'adozione dell'ordine di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio, in senso positivo o negativo, non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)