Sez. L, Sentenza n. 3905 del 20/04/1999 (Rv. 525545 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Per scarso rendimento - Disciplina ex art.11 d.P.R. n. 1011 del 1960 - Sostituzione da parte delle leggi n.604 del 1966 e 300 del 1970 - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
In tema di licenziamenti individuali, la norma stabilita per il settore dell'industria dall'art. 11 dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011, che prevede in caso di scarso rendimento del lavoratore il procedimento di ammonizione da parte del datore di lavoro e l'intervento della Commissione Interna, deve ritenersi sostituita dalla nuova disciplina dettata in materia, con norme imperative, dalle leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970.
Riferimenti normativi: DPR 14/07/1960 num. 1011 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)