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Sez. L, Sentenza n. 14964 del 20/11/2000 (Rv. 541888 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Carenza delle prestazioni per mancanza di capacità del lavoratore - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Ammissibilità - Procedimento di previa ammonizione in base al d.P.R. n. 1011 del 1960 estendente "erga omnes" l'accordo interconfederale del 1950 sui licenziamenti individuali - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541888-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

L'inidoneità del lavoratore allo svolgimento dei compiti affidatigli, per mancanza delle capacità e della preparazione necessari può giustificare il licenziamento non disciplinare per giustificato motivo, senza che possa rilevare in senso contrario l'inquadramento della prestazione del lavoratore nell'ambito delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, o possa eccepirsi la mancata applicazione del procedimento previsto dall'art. 11 dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, reso efficace "erga omnes" con il d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011, prevedente, in caso di scarso rendimento, la previa ammonizione del lavoratore e la segnalazione del caso alla commissione interna, quali condizioni per l'applicazione del licenziamento, dato che la materia dei licenziamenti individuali è stata regolata "ex novo" dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 con norme imperative.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, DPR 14/07/1960 num. 1011 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)