Sez. 3, Sentenza n. 12522 del 21/11/1995 Ud. (dep. 28/12/1995) Rv. 203302 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Legittimo impedimento | Certificato medico attestante la malattia dell'imputato - Idoneità a comprovare l'impedimento - Doveri del giudice - Indicazione - Fattispecie relativa ad illogica motivazione.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Legittimo impedimento
Il certificato medico prodotto in udienza e rilasciato il giorno prima della data fissata per il dibattimento, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie tracheobronchite ed elevata temperatura febbrile), è atto idoneo a comprovare l'impossibilità a comparire dell'imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice secondo cui "la patologia può essere fronteggiata con i comuni rimedi terapeutici, anche in considerazione della giovane età del soggetto", trattandosi di affermazione che non rispetta i canoni logici perché del tutto indimostrata sul piano scientifico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)