Sez. 1, Sentenza n. 405 del 22/09/1997 Ud. (dep. 14/01/1998) Rv. 209432 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Prognosi contenuta in un certificato medico - Valutazione - Necessità di nuovi accertamenti per disattendere detta prognosi - Esclusione - Utilizzazione di comuni regole di esperienza o di conoscenze mediche di base - Sufficienza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
Il giudice, nel valutare, a norma degli articoli 486 comma primo e 192 cod. proc. pen. e secondo il proprio libero convincimento, la prova dell'assoluto impedimento dell'imputato a comparire, ben può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi accertamenti ed avvalendosi di comuni regole di esperienza o di conoscenze mediche di base, specie se si considera, tra l'altro, che la legge richiede l'"assoluta impossibilità di comparire" e che la prognosi di una malattia è pur sempre un giudizio fondato sulla probabilità e non sulla certezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)