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Sez. 1, Sentenza n. 3550 del 26/01/2004 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227499 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Certificato medico attestante la malattia dell'imputato - Idoneità a comprovare l'impedimento - Doveri del giudice - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227499-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Il certificato medico prodotto in udienza, con cui si attesta lo stato di malattia (nella specie faringite, con uno stato febbrile a 39 gradi), è atto idoneo a comprovare l'impossibilità a comparire dell'imputato se non è contraddetto da una diversa valutazione tecnica, alla quale è dato pervenire attraverso un accertamento medico fiscale e che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice (nella specie il giudice del dibattimento aveva escluso l'assoluta impossibilità a comparire in quanto "con comuni farmaci era possibile, per diffusa esperienza, intervenire sullo stato febbrile in poche ore").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)