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Sez. L, Sentenza n. 4064 del 27/02/2004 (Rv. 570666 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 18 D.L. n. 918 del 1968, conv. in legge n. 1089 del 1968 - Presupposti - Relativo onere probatorio - Spettanza all'azienda interessata - Accertamento relativo del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570666-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di sgravi contributivi previsti dall'art. 18, quarto comma, del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se sussista il relativo diritto - del cui presupposto (novità dell'azienda) spetta all'azienda interessata fornire la prova -, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa. Nell'ambito di tale valutazione, che spetta al giudice di merito ed è, ove esente da vizi logici, insindacabile in sede di legittimità, l'assunzione "ex novo" di altri lavoratori non costituisce elemento sufficiente di per sè a determinare la novità dell'azienda ed il conseguente diritto agli sgravi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il beneficio, avendo accertato che tra l'impresa individuale preesistente e la nuova società vi era un rapporto di derivazione e che non vi era stato alcun incremento occupazionale a seguito della nascita di una nuova azienda, ma solo un passaggio di lavoratori dall'imprenditore individuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)