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Sez. L, Sentenza n. 13728 del 12/06/2007 (Rv. 597703 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Incremento occupazionale - Verifica - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Novità dell'azienda - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597703-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di sgravi contributivi previsti dall'art. 18, quarto comma, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se sussista il relativo diritto - del cui presupposto (novità dell'azienda) spetta all'azienda interessata fornire la prova -, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa, dato che solo in caso di tale continuità può configurarsi la trasmigrazione degli elementi aziendali da un'impresa all'altra e, quindi, la derivazione, quantunque parziale, della neo-costituita società dalla preesistente impresa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il beneficio, avendo accertato non essersi costituita un'azienda nuova ma una mera prosecuzione dell'originaria società, poi fallita a distanza di pochi mesi, con trasmigrazione di personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)