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Sez. L, Sentenza n. 10055 del 10/07/2002 (Rv. 555656 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi aggiuntivo e supplementare - Disciplina ex art. 59 d.P.R. n. 218 del 1978 - Applicazione - Presupposti - Verifica dell'effettivo incremento occupazionale - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Conseguenze - Società di nuova costituzione - Applicabilità degli sgravi - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555656-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'applicazione degli sgravi aggiuntivo e supplementare, secondo la disciplina dettata dall'art. 59 del Testo Unico di cui al d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione deve essere compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)