Sez. 2, Sentenza n. 6942 del 21/11/1983 (Rv. 431612 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITÙ DI PASSAGGIO COATTIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITÙ DI PASSAGGIO COATTIVO.*
Il concreto significato e l'effettiva portata di una domanda giudiziale debbono desumersi dall'esame e dalla comprensione complessivi dell'atto di relativa proposizione, in ogni sua parte ed in ogni sua necessaria, anche se non espressa, implicazione, di presupposti e di conseguenze, dovendo il giudice, per il corretto adempimento dell'Obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, imposto dall'art. 112 cod. proc. civ., identificare, con ogni adeguato strumento ermeneutico, la reale volontà e intenzione della parte e lo scopo da essa perseguito mediante il giudizio. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che di fronte alla richiesta di accoglimento della domanda, rigettata dal giudice di primo grado, tendente alla Costituzione di una servitù di passaggio coattivo, aveva provveduto alla decisione della stessa, senza limitarsi alla mera dichiarazione, oggetto formale delle conclusioni assunte, che il tracciato da esso prescelto per il chiesto passaggio era più breve e meno pregiudizievole di ogni altro). (V 4808/79, mass n 401417; (V 1309/79, mass n 397564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)