Sez. U - , Sentenza n. 14550 del 12/06/2017 (Rv. 644568 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Operatività delle norme del rito civile nella fase dello svolgimento del giudizio di legittimità - Conseguenze - Artt. 377, 378 e 379 c.p.c. - Applicabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, il regime delle impugnazioni, secondo il disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, risulta caratterizzato dall’applicazione delle norme processuali penali solo quanto alla fase introduttiva del giudizio, restando, invece, il suo svolgimento regolato da quelle civili, con conseguente facoltà per le parti di partecipare alla discussione nell’udienza pubblica ex art. 379 c.p.c., di presentare memorie, ai sensi del precedente art. 378 c.p.c., fino a cinque giorni prima della stessa, della cui fissazione ciascuna ha diritto a ricevere comunicazione, anche quando non abbia potuto presentare il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)