Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20844 del 05/10/2007 (Rv. 599800 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Nuova disciplina del giudizio di impugnazione prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 3 della legge n. 269 del 2006 - Applicabilità delle norme processuali penali alla sola fase introduttiva - Applicabilità delle norme del rito civile nella fase dello svolgimento del giudizio dinanzi alle Sezioni unite civili - Sussistenza - Conseguenze in tema di instaurazione del contraddittorio e di adempimenti notificatori - Garanzia di partecipazione all'udienza pubblica - Applicabilità degli artt. 377, 378 e 379 cod. proc. civ. - Fattispecie relativa a mancata comunicazione dell'avviso di udienza al Ministro della Giustizia con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Nei procedimenti disciplinari promossi successivamente al 19 giugno 2006, il regime delle impugnazioni, derivante dall'assetto normativo introdotto dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma terzo, della legge n. 269 del 2006, risulta caratterizzato dall'applicazione delle norme processuali penali, per la fase introduttiva, e di quelle civili, per la fase del giudizio. In particolare, una volta che il processo sia pervenuto alle Sezioni Unite della Corte, e quindi sia nella fase del giudizio, è indispensabile garantire a tutte le parti legittimate l'esercizio del diritto di difesa, come assicurato dagli artt. 377, 378 e 379 del codice di procedura civile; pertanto, deve essere verificata la ritualità della comunicazione dell'udienza non soltanto all'avvocato del ricorrente, ma anche a quelle parti che - in forza della disciplina sull'introduzione del giudizio di cassazione ai sensi del codice di procedura penale - non erano ammesse a presentare il controricorso di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (Nella specie, le Sezioni unite, sulla scorta del principio enunciato, hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando alla cancelleria di notificare la nuova data della pubblica udienza al Ministro della Giustizia, che non era stato reso edotto della fissazione dell'udienza ma aveva ricevuto solo la notificazione del ricorso, nella sede ministeriale, anziché nelle forme stabilite dagli artt. 1 e 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e dell'art. 9 della legge n. 103 del 1979).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)