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Sez. U, Sentenza n. 10935 del 18/04/2019 (Rv. 653601 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sentenze della Sezione disciplinare del CSM - Ricorso per cassazione - Impugnazione da parte del Ministro della giustizia - Termine - "Dies a quo" - Dalla ricezione della comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza da parte del Gabinetto del Ministro - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653601-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM, il sistema di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 è caratterizzato dall'applicazione delle norme processuali penali per la fase introduttiva e di quelle civili per la fase del giudizio; ne consegue che la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, prevista dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. citato, si perfeziona nei confronti del Ministro della giustizia, ai fini del decorso del termine per proporre ricorso per cassazione, con la ricezione della comunicazione da parte del Gabinetto del Ministro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)