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Sez. U, Sentenza n. 1961 del 20/06/1972 (Rv. 359069 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESCRIZIONE DECENNALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITA AL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359069-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESCRIZIONE DECENNALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITA AL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE.*

In conseguenza della pronuncia di parziale illegittimita costituzionale dell'art 2948 n 4, contenuta nella sentenza 10 giugno 1966, n 63 della Corte costituzionale, deve affermarsi che il corso della prescrizione puo essere sospeso durante il rapporto di lavoro solo allorquando si tratti di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art 36 della Costituzione. Tale principio non e applicabile in rapporto a diritti, quale quello al riconoscimento di una qualifica superiore, i quali sono rivolti ad attribuire al lavoratore, con l'acquisizione di una nuova posizione nell'azienda, aumenti di retribuzione e non gia ad assicurargli una retribuzione proporzionata al lavoro effettivamente prestato. Pertanto e manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 2946 cod civ in virtu del quale il diritto alla qualifica di prescrive in dieci anni.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)