Sez. 2, Sentenza n. 3433 del 20/10/1969 (Rv. 343523 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - APPLICABILITA - CONDIZIONI - AREA TERRAZZATA - COSTRUZIONE A PIANI RIENTRANTI CREATA DAL PRIMO COSTRUTTORE - IMPOSSIBILITA PER IL SECONDO COSTRUTTORE DI COSTRUIRE IN ADERENZA - INVOCABILITA DA PARTE DEL PRIMO COSTRUTTORE DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - ESCLUSIONE*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - APPLICABILITA - CONDIZIONI - AREA TERRAZZATA - COSTRUZIONE A PIANI RIENTRANTI CREATA DAL PRIMO COSTRUTTORE - IMPOSSIBILITA PER IL SECONDO COSTRUTTORE DI COSTRUIRE IN ADERENZA - INVOCABILITA DA PARTE DEL PRIMO COSTRUTTORE DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - ESCLUSIONE*
Il principio della prevenzione, anche in relazione all'edilizia antisismica disciplinata dal RDL 22 novembre 1937, n 2105, trova applicazione quando la scelta del primo costruttore lasci al secondo costruttore la possibilita di raggiungere una delle due finalita di legge, ossia o di rispettare l'intero spazio di isolamento o di costruire in aderenza. Pertanto, ove in'area terrazzatĂ , ossia in area sistemata a piani orizzontali di un terreno preesistente in pendio, il primo costruttore abbia creato terrazze che concorrono a coprire ambienti sottostanti non e possibile la costruzione in aderenza con i vari piani orizzontali sovrastanti e rientranti, perche detta costruzione varrebbe a comportare una impossibile invasione dell'altra costruzione gia elevata a piani rientranti. Cio vale che quando il primo costruttore ha costruito il suo edificio in modo da edificare lungo tutto il confine per un piano sovrastante e in modo da innalzare i piani superiori per lungo tratto seguendo il confine e per un breve tratto arretrando i piani superiori medesimi rispetto al confine e quando il secondo costruttore ha elevato il suo edificio completamente sul confine e cioe in aderenza al primo edificio per la maggior parte (non arretrata) di questo, il primo costruttore non puo invocare il principio della prevenzione. (V 1851-66 massima n 323616).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)